Home » L’onere per i contributi da riscatto del lavoro all’estero ai fini pensionistici, valutazione e convenienza

L’onere per i contributi da riscatto del lavoro all’estero ai fini pensionistici, valutazione e convenienza

 Il lavoratore che vuole richiedere all’Inps l’accredito dei contributi da riscatto del lavoro all’estero ai fini pensionistici deve valutare due dati fondamentali: il costo del riscatto e la convenienza.

Per l’accredito dei contributi da riscatto per i periodi di lavoro all’estero, l’importo dell’onere di riscatto viene calcolato sulla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al lavoratore in base ai contributi complessivamente accreditati, ovvero i contributi da riscatto più l’importo della pensione determinato in rapporto ai contributi effettivamente accreditati nel fondo di riferimento.

L’importo dell’onere viene calcolato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data in cui il lavoratore ha presentato la domanda di riscatto e nella misura prevista per i contributi obbligatori per l’accesso alla pensione. L’importa cambia in base all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita al momento della presentazione della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente. E cambia nel caso che il lavoratore sia già titolare di pensione.

Il calcolo della pensione, secondo quanto detto in precedenza, può essere determinato con il calcolo contributivo o con il calcolo contributivo. Per stabilire con quale dei due calcoli determinare il calcolo della pensione si deve tener conto dell’arco temporale cui si riferiscono i periodi oggetto di riscatto. Se i contributi da riscatto si collocano in un periodo successivo al 31 dicembre 1995, la pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo.

Se invece i contributi da riscatto del lavoro all’estero ai fini pensionisti si collocano prima del 1° gennaio 1996, la pensione sarà calcolata con il sistema retributivo, a condizione che i 18 anni di contributi fino al 31 dicembre 1995 siano superiori alla somma dei contributi già accreditati al lavoratore per lavoro in Italia con quelli riscattati del lavoro all’estero. Se i contributi da riscatto, sommati a quelli da lavoro dipendente in Italia e tutti gli altri accreditati nell’estratto conto contributivo non superano i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, la pensione va calcolata con il sistema misto.

Nel caso che il lavoratore abbia periodi non coperti da contributi o con lavoro part-time, può riscattare, sempre a suo carico, anche questi periodi se successivi al 31 dicembre 1996. In dettaglio i periodi indicati dall’Inps: *interruzione o sospensione del rapporto di lavoro; *formazione professionale, studio e ricerca; *interruzione tra un lavoro e l’altro; *se relativi a lavoro con contratto a part-time verticale o ciclico. E inoltre, per questi periodi, il lavoratore può richiedere all’Inps anche l’autorizzazione a proseguire il versamento con contributi volontari.

Lascia un commento