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Contributi da riscatto lavoro all’estero ai fini pensionistici

 I contributi da riscatto lavoro all’estero vengono richiesti al lavoratore solo per i periodi di lavoro all’estero in paesi non convenzionati.

I lavoratori dipendenti non hanno un limite temporale per presentare la domanda di accredito dei contributi da riscatto lavoro all’estero e possono farlo anche dopo aver ricevuto la concessione di un trattamento pensionistico da parte dell’Inps in Italia.

La domanda di versamento per l’accredito di contributi da riscatto lavoro all’estero può essere presentata anche per coprire parzialmente il periodo durante il quale non sono stati versati i contributi, ovvero solo per le settimane necessarie per perfezionare i propri requisiti per l’accesso alla pensione in Italia. Da ricordare che i contributi non versati possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e la misura di tutte le pensioni, la concessione delle cure termali e per il diritto al proseguimento volontario dei versamenti contributivi.

L’accredito dei contributi da riscatto lavoro all’estero può essere richiesto dal lavoratore che al momento della domanda ha la cittadinanza italiana, anche se durante i periodi di lavoro all’estero aveva la cittadinanza straniera. Il lavoratore può presentare la domanda anche se non risulta assicurato presso l’Inps. Il riscatto dei contributi può essere chiesto il riscatto anche dagli eredi, ma non può essere richiesto dal datore di lavoro, anche se il datore di lavoro è italiano.

La domanda con la relativa documentazione può essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, compilando il mod. RE1 appositamente predisposto. Può essere presentata anche tramite uno degli Enti di Patronato, che per legge prestano assistenza gratuita. La documentazione, corredata del certificato di cittadinanza italiana, serve a dimostrare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro svolto all’estero.

La documentazione deve essere redatta con la DATA CERTA dello svolgimento del rapporto di lavoro e può essere presentata anche in epoca successiva, non al momento della presentazione della domanda di accredito dei contributi da riscatto lavoro all’estero. Si specifica soprattutto, ED È MOLTO IMPORTANTE, che la documentazione viene ritenuta VALIDA solo se non sussistono elementi dai quali risulti che la documentazione stessa è stata costituita solo con lo scopo preciso di usufruire della facoltà di riscatto.

NOTA
L’Inps considera documenti di DATA CERTA SOLO il libretto di lavoro prescritto dalla legge del luogo dove è stata svolta l’attività lavorativa, le buste paga, le dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro, come le lettere di assunzione o di licenziamento e anche le dichiarazioni delle autorità consolari che controllano l’immigrazione.

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