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Contributo di solidarietà obbligatorio anche per i lavoratori cessati

 Il datore di lavoro ha l’obbligo di codificare correttamente i dipendenti che dovranno versare il nuovo contributo di solidarietà, per poter inserire in busta paga la nuova trattenuta previdenziale dello 0,5 per cento (leggi anche Contributo di solidarietà, chiarimenti Inps)

Il datore di lavoro dovrà gestire il contributo di solidarietà per gli iscritti agli ex fondi speciali, che però è a totale carico del lavoratore dipendente. Il nuovo contributo mensile deve essere indicato correttamente nell’Uniemens all’interno della sezione dati retributivi della denuncia individuale e precisamente in Altre a debito.

In questa sezione dovranno essere evidenziate le voci causale a debito, con il nuovo codice M240 e le voci Importo a debito con l’indicazione del relativo importo del contributo dello 0,50 per cento, calcolato in base all’imponibile previdenziale indicato nella corrispondente sezione imponibile.

Nei prossimi versamenti mensili, non oltre quello di competenza di dicembre 2012, dovranno essere indicati i contributi di solidarietà relativi ai periodi arretrati, che potranno essere versati fino al 16 gennaio prossimo, senza incorrere in sanzioni e interessi. In base alle precisazioni comunicate dall’Inps con la circolare del 4 ottobre scorso, il periodo pregresso è riferibile al periodo da gennaio a settembre 2012.

I contributi di solidarietà arretrati devono essere indicati nella stessa sezione dell’Uniemens in cui sono indicati i contributi correnti (denuncia individuale – dati retributivi – altre a debito), il codice causale M241 e il relativo importo, mentre nella sezione altro imponibile dovrà essere indicato l’imponibile sul quale sono stati calcolati i contributi arretrati.

Se sono stati versati contributi non dovuti, per il recupero l’azienda dovrà indicare il relativo importo nella sezione altre a credito di dati retributivi della denuncia individuale, indicando la nuova causale L241.

Per quanto riguarda i lavoratori cessati, l’Inps chiarisce nella circolare 99/2012 che il contributo di solidarietà è obbligatorio anche per i lavoratori cessati e che quindi l’ex datore di lavoro rimane responsabile del versamento del contributo.

È esente dal contributo di solidarietà il lavoratore trasferito per operazione societaria straordinaria, secondo l’ex articolo 2112 del Codice civile, in base al quale il nuovo datore di lavoro avrà l’obbligo di versare il contributo.

APPROFONDIMENTI
*Dall’Inps indicazioni sul contributo di solidarietà

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