Home » Contributo ASPI: obbligo solo per imprese. I datori di lavoro esclusi

Contributo ASPI: obbligo solo per imprese. I datori di lavoro esclusi

 Come chiarito dal Ministero del Lavoro, il contributo obbligatorio ASPI riguarda solo le imprese e non tutti i datori di lavoro. Ad esempio, se i datori di lavoro sono famiglie che assumono collaboratori domestici non devono versare il contributo di licenziamento. La nuova norma è stata stabilita in un confronto tra tecnici del Ministero e sindacati.

E il motivo è evidente: la nuova tassa introdotta dall’INPS, ovvero il contributo di licenziamento, prevede il versamento di un importo che viene calcolato indipendentemente dalle ore di lavoro effettivamente previste dal contratto. Pertanto, per un collaboratore domestico (colf, badanti o tate…) che lavora solo poche ore alla settimana, il datore di lavoro avrebbe dovuto versare la stessa cifra delle imprese con dipendenti impiegati per 40 ore settimanali.

Un assurdo, al quale Il Ministero ha ovviato chiarendo semplicemente che i datori di lavoro che licenziano collaboratori domestici non hanno l’obbligo di versare il contributo licenziamento, anche perché il decreto ad hoc proposto dall’INPS allo scopo di modificare la norma non è possibile con le elezioni in vista.

Per quanto riguarda gli obblighi delle imprese, l’INPS, con la circolare 140 del 14 dicembre 2012, spiega come applicare dal 2013 ASPI e Mini ASPI, i nuovi ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma del Lavoro, quali lavoratori hanno diritto, i contributi a loro carico. Sappiamo già che la nuova assicurazione per l’impiego sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. L’indennità di mobilità resta invece fino al 2017.

Con ASPI e Mini ASPI viene esteso il numero di soggetti tutelati, cambiano misura e durata dell’indennità e anche il sistema di finanziamento che coinvolge le imprese, che devono versare tre tipi di contributi per finanziare ASPI e Mini ASPI:
*contributo ordinario (art.2, commi 25-27 e comma 36, della riforma): con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, le imprese pagano un contributo ordinario dell’1,31% dell’imponibile a cui si aggiunge lo 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/78 (fondi inter-professionali). Quindi, le imprese pagano un contributo complessivo dell’1,61%, anche per gli apprendisti. È prevista una serie di riduzioni per alcune settori o categorie di impresa.
*Contributo addizionale (art. 2, comma 28): sempre con effetto sui periodi a partire dal primo gennaio, c’è un contributo addizionale dell’1,40% dell’imponibile per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (contratti a termine). Quindi, per i lavoratori a tempo determinato le aziende pagheranno un totale del 3,01% (1,61% + 1,40%). Attenzione: il contributo si paga per tutti i contratti a termine in essere al primo gennaio 2013, non solo per quelli stipulati dopo questa data. Sono esclusi (comma 29 art.2): contratti di sostituzione di lavoratori assenti, contratti stagionali, apprendisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
*Contributo per interruzione di lavoro indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art.2, commi 31–35): è un contributo per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (in pratica, i licenziamenti) intervenuti dal primo gennaio 2013. Riguarda anche l’apprendistato, anche nel caso in cui il contratto non venga rinnovato al termine della formazione.

Sono esclusi i datori di lavoro obbligati al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91. Esclusi anche, solo per il periodo 2013-2015, i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, e le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Sui criteri di determinazione del contributo e modalità di versamento l’Inps annuncia successivi chiarimenti.

APPROFONDIMENTI
*Contributo di licenziamento: le nuove regole 2013
*Riforma del lavoro: mini-Aspi dal 1° gennaio 2013, aggiornamenti
*Aspi da gennaio 2013: maggiore tutela e indennità disoccupazione più elevata

Lascia un commento