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Contributo di solidarietà, chiarimenti Inps

 L’Inps, con la circolare 16058 del 4 ottobre, ha fornito ai datori di lavoro i chiarimenti sul contributo di solidarietà, comunicando anche lo slittamento del termine per versare i contributi arretrati dal 16 ottobre al 16 gennaio 2013.

I datori di lavoro sono, quindi, aggiornati sulle regole per la definizione e il versamento del contributo di solidarietà dovuto dai lavoratori iscritti agli ex fondi speciali. Il nuovo contributo, introdotto in via sperimentale per il periodo 2012-2017 dall’articolo 24, comma 21 del Dl 201/2011 della manovra salva Italia, riguarda i dipendenti che al 31 dicembre 1995 avevano all’attivo almeno cinque anni di anzianità contributiva presso i fondi telefonici, elettrici, trasporti, Inpdai, tutti confluiti nell’Inps e presso il fondo volo ancora in vigore.

Questo contributo provvisorio, pari allo 0,5% dell’imponibile previdenziale, è stato introdotto per fare in modo che i lavoratori interessati, in base ai versamenti effettuati all’ex fondo speciale, possano beneficiare di un trattamento pensionistico calcolato con regole di favore rispetto all’ordinario fondo lavoratori dipendenti dell’Inps. In pratica, la legge ha ritenuto che anche questi lavoratori, come i pensionati di queste gestioni speciali, debbano versare un contributo straordinario, trattenuto e versato dal datore di lavoro.

In realtà, il nuovo obbligo decorre dal 1° gennaio 2012, ma le istruzioni dell’Inps riguardo alle necessarie operazioni da eseguire per il versamento del contributo di solidarietà sono arrivate il 18 luglio, con la circolare 99/2012, e solo di recente sono state chiarite con il messaggio 16058/2012.

In questo arco temporale, l’Istituto Previdenziale ha individuato i lavoratori interessati dal versamento straordinario e ne ha pubblicato i relativi elenchi, distinti per matricola aziendale, sul sito www.inps.it, nel servizio ”Lavoratori con contrib. straord. (Dl 201/2011)”.

Quindi, i datori di lavoro a fine luglio hanno prelevato gli elenchi per trovare i nominativi dei propri dipendenti ai quali applicare in busta paga la nuova trattenuta previdenziale dello 0,5%, compresa quella relativa ai periodi precedenti. Negli appositi elenchi le aziende hanno individuato anche lavoratori non obbligati al versamento del contributo di solidarietà, in mancanza del requisito dei cinque anni di anzianità contributiva presso il fondo speciale.

APPROFONDIMENTI
*Dall’Inps indicazioni sul contributo di solidarietà
*Contributo di solidarietà sulle pensioni

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