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Contributo straordinario per orfani delle vittime del terrorismo

 Il Legislatore, con la legge 3 agosto 2004 n. 206 e successive modificazioni, ha introdotto ed ampliato un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.

In base a questo l’Inps, con le circolari n. 113 del 2005 e n. 94 del 2007, sostituite dalla 122 del 24 ottobre 2007, ha fornito precisazioni sull’applicazione della legge 3 agosto 2004 n. 206, e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007: la Direttiva ha inteso fornire la corretta interpretazione di alcuni punti della legge che avevano suscitato perplessità nelle amministrazioni e l’Istituto l’ha fatta propria integrandola con le novità introdotte dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro nella nota del 23 ottobre 2007.Infine, la legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008 – articolo 1, comma 105), recepita dall’Istituto con circolare n. 98 dell’ 11 novembre 2008, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, il diritto alla doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (messaggio n. 002413 del 3 febbraio 2009).

Proprio in questi giorni sono state definite le modalità per la liquidazione del contributo straordinario in favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi e il provvedimento riguarda chi è già in pensione dal 1° gennaio 2010.

La somma spettante, che non concorre al reddito imponibile Irpef, è pari all’importo della rata mensile del trattamento pensionistico percepito moltiplicata per la relativa percentuale; in effetti, chi possiede una di pensione fino a 2.000 euro riceverà un contributo uguale al 100% di dieci mensilità, mentre il soggetto che riceve una rata di pensione tra 2.001 e 3.000 euro riceverà un contributo uguale al 70% di dieci mensilità.

La percentuale diminuisce in relazione al rateo pensionistico.

Nel caso in cui si percepiscano più trattamenti pensionistici, la domanda deve essere presentata presso l’ente previdenziale che eroga il trattamento di importo maggiore.

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