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Inps, anticipare la pensione si può

Per il maggiore ente previdenziale italiano l’anticipo è consentito ma solo a determinate condizioni.

Secondo quanto stabilisce la legge 243/04 in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di una età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità a patto che optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180.

Tale opzione consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituite dalle tabelle A e B della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

L’Inps, con messaggio del 12 marzo 2010 n. 7300, fornisce alcune indicazioni operative.

Si precisa che le lavoratrici dovranno scegliere il meno favorevole sistema di calcolo contributivo, quello previsto per la generalità dei lavoratori che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 1995.

In sostanza le eventuali beneficiarie percepiranno un assegno mensile inferiore di almeno del 18% rispetto al calcolo retributivo.

Il messaggio dell’ente previdenziale stabilisce che per le lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non si applicano i benefici di cui all’articolo 1 della legge n. 335 del 1995.

In pratica, la norma prevede la scelta a favore delle lavoratrici madri di anticipare il pensionamento fino a un anno rispetto all’età di 57 anni, o in alternativa, l’applicazione, per il calcolo del trattamento, di un coefficiente di trasformazione più favorevole, in base al numero dei figli.

Sono escluse dall’ agevolazione in esame le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione, entro il 31 dicembre 2007, utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, nonché le lavoratrici su cui operano i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previgenti alla legge 243 del 2004.