Home » Dalle cooperative di distribuzione l’accordo sul nuovo apprendistato

Dalle cooperative di distribuzione l’accordo sul nuovo apprendistato

 In data 13 giugno 2012, l’ANCC Coop, la Confcooperative e l’AGCI hanno sottoscritto con le OO.SS, Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil, l’accordo nazionale di riordino della disciplina del contratto di apprendistato per i dipendenti da imprese della distruzione cooperativa.

L’articolo 1 dell’Accordo ricorda che il contratto di apprendistato, il patto di prova ed il relativo piano formativo individuale devono essere redatti in forma scritta. Nel contratto devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, eventualmente quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato.

Nel contratto di apprendistato, articolo 2, la durata massima del periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso, è fissata nei seguenti termini con riferimento al livello inizialmente riconosciuto al momento dell’assunzione, ossia:

  • 1° livello: 5 mesi di calendario
  • 2° e 3° livello: 60 giorni di lavoro effettivo
  • 4° e 5° livello : 45 giorni di lavoro effettivo
  • 6° livello : 30 giorni di lavoro effettivo

L’accordo sul nuovo apprendistato nel settore turistico

Il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire o far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato, non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo e non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o la mestiere per il quale è stato assunto.

Termina il periodo transitorio del nuovo apprendistato

Non solo, rientrano tra gli obblighi del datore di lavoro anche la possibilità di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna alla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro e di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento.

Lascia un commento