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In arrivo l’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato nel settore industria

 La Confindustria ed i sindacati CGIL, CISL e UIL, hanno sottoscritto, in data 18 aprile 2012, l’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato nel settore industria.

Il testo dell’Accordo prevede che, in via sussidiaria rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva dal decreto legislativo n. 167/2011, per il contratto di apprendistato, relativamente alle assunzioni decorrenti dal prossimo 26 april2 2012, trova applicazione la nuova disciplina.

In effetti, in base a quanto indicato, l’assunzione in apprendistato può avvenire con periodo di prova la cui durata è disciplinata dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati secondo l’inquadramento attribuito. Non solo, l’apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

Si ricorda che nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore o referente aziendale quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità.  L’accordo pone l’accento che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno, comunque, recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi del codice civile, di quindici giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I contratti collettivi, poi, potranno individuare i profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta all’interpello n. 40/2011, per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni.

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. Ad ogni modo, in via preliminare l’attestazione dell’attività formativa sarà riportata in un allegato contenuto all’Accordo sottoscritto.

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