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Cud 2012, utilità e termini di consegna

 Il Cud 2012, relativo ai redditi del 2011, è una certificazione con la quale il datore di lavoro (che fungerà, presumibilmente, anche da sostituto di imposta) riassume i dati fiscali e contributivi relativi a tutte le retribuzioni erogate durante l’anno solare. Si tratta pertanto di una certificazione obbligatoria, che il datore di lavoro deve consegnare ai propri lavoratori dipendenti e ai propri collaboratori entro i termini stabiliti dalla legge.

Lo schema del Cud 2012 non sarà significativamente differente da quello dello scorso anno. I dati in esso contenuti saranno pertanto relativi ai redditi corrisposti nell’anno precedente, le relative ritenute operate, le destrazioni effettuate, il riepilogo dei dati previdenziali e assistenziali sulla contribuzione versata o dovuta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS, o all’Inpdap, o all’Ipost) e l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

Come regola, il Cud per il periodo di imposta corrente va rilasciato entro il 28 febbraio 2012. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato portato a cessazione, il Cud andrà consegnato entro 12 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore. Contrariamente e in via alternativa rispetto alla consegna cartacea, il datore di lavoro potrà optare per una consegna del Cud in formato elettronico, purchè lo stesso datore di lavoro garantisca, sempre e comunque al lavoratore, la possibilità di entrarne in disponibilità, e materializzarla per i successivi adempimenti.

Come per gli scorsi anni, ricordiamo infine che i lavoratori che nell’anno scorso hanno posseduto solo i redditi attestati nella certificazione Cud 2012, sono esonerati dalla presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi, sempre a patto che siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio fiscale. Esonerato dalla presentazione anche il titolare di più trattamenti pensionistici per i quali sono rese applicabili le disposizioni del casellario delle pensioni.

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