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Il bonus da 1300 euro per i disoccupati

L’INPS, con la circolare n. 9 del 23 gennaio 2012, fornisce le istruzioni procedurali e contabili per l’indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati. L’indennità è dovuta ai lavoratori in possesso dei requisiti contenuti in un Accordo, sottoscritto in data 13 maggio 2009 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da Assolavoro e dalle Organizzazioni sindacali, che ha previsto una misura di sostegno al reddito, c.d. una tantum, pari a euro 1.300,00 al lordo delle ritenute di legge.

In sostanza, per i lavoratori somministrati in disoccupazione ci sarà la riapertura dei termini per il bonus. Ricordiamo che in base al contenuto della circolare risultano beneficiari i destinatari dell’indennità una tantum di sostegno al reddito sono i lavoratori in somministrazione che, nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, possiedono, alla data dichiarata nella domanda di ammissione al beneficio, i requisiti di cui al punto successivo.

Il verbale del 16 dicembre 2011 ha richiamato quanto stabilito nell’accordo del 27 ottobre 2010. A questo riguardo i lavoratori somministrati devono avere maturato un’ anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dal 1 gennaio 2008 e, successivamente, almeno 45 giorni continuativi di disoccupazione precedenti la data dichiarata nella domanda e non aver già beneficiato della stessa misura una tantum di sostegno al reddito.

Non solo, i beneficiari devono anche non avere percepito, nei sei mesi precedenti la maturazione del requisito, prestazioni pubbliche di sostegno al reddito di importo pari o superiore a euro 1300,00.

In base alle indicazioni della circolare Inps, la domanda deve essere presentata direttamente all’agenzia per il lavoro nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 marzo 2012 e una volta ricevuta la domanda le agenzie la inseriranno nella piattaforma di Italia Lavoro e verificheranno i requisiti richiesti. Se l’esito risulterà negativo, la domanda non verrà respinta, e il lavoratore potrà presentare nel mese successivo all’agenzia per il lavoro il Cud e la certificazione di disoccupazione a sostegno del diritto.