L’INPS, con il messaggio n. 3890 del 5 marzo 2013, fornisce nuove istruzioni sui criteri di accesso alla salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni Fornero per i lavoratori in mobilità ordinaria. I chiarimenti arrivano in seguito alla nota del Ministero del Lavoro sui lavoratori cessati per accordi individuali in base all’articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale del 1° giugno 2012. …
L’INPS ricorda che la data di fine della mobilità ordinaria viene acquisita automaticamente in seguito all’aggiornamento della procedura Unicarpe per le domande degli esodati inclusi nel monitoraggio dei primi 65 mila lavoratori salvaguardati dalla Riforma delle Pensioni. Tuttavia, per alcuni lavoratori in mobilità ordinaria, non è possibile determinare in automatico la data di fine mobilità, pertanto la risposta alla domanda sarà un messaggio: “presenza di domanda di mobilità in deroga da sottoporre a verifica dell’operatore del sostegno al reddito”.
Nello specifico, parliamo dei lavoratori assoggettati ad un provvedimento di mobilità in deroga alla normativa ordinaria contenuto in apposito decreto Ministeriale o Regionale, che può riguardare sia lavoratori licenziati da aziende non destinatarie di mobilità ordinaria sia lavoratori che hanno terminato la mobilità ordinaria.
Nel primo caso non si ha diritto alla salvaguardia prevista dal decreto per i primi 65mila esodati, che non spetta in caso di mobilità in deroga. Nel secondo caso, il messaggio INPS così recita:
«l’operatore del processo sostegno del reddito dovrà restituire a quello dell’assicurato-pensionato, relativamente alla sola mobilità ordinaria, le seguenti informazioni: *data di licenziamento; *data di inizio della mobilità ordinaria; *data di fine della mobilità ordinaria».
Se la mobilità ordinaria è stata sospesa per alcuni periodi all’interno del perido di pagamento, per rioccupazione a tempo determinato, la data di fine mobilità ordinaria potrebbe non coincidere con quella fornita dalla procedura DSWEB, quindi dovrà individuarla l’operatore del processo di sostegno del reddito.
NOTA
Si ricorda che devono essere accolte anche le istanze di salvaguardia presentate dai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali, poi rioccupati antecedentemente all’entrata in vigore del D.I. 1° giugno 2012 come lavoratori subordinati in mobilità. Una condizione allora necessaria ai lavoratori per non perdere lo status di lavoratore in mobilità.
APPROFONDIMENTI
*Lettere Inps ai salvaguardati: certificazioni autentiche dei loro diritti
*Definite le Commissioni per l’esame delle istanze per i lavoratori salvaguardati
*Dal Ministero informazioni sui “salvaguardati”





