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L’estensione della tutela assicurativa, chiarimenti dall’Inps

La specifica tutela assicurativa prevista dalla legge 398/87 per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro, svolgono attività lavorativa in Paesi extracomunitari non convenzionati, deve essere estesa anche ai lavoratori extracomunitari, anche se privi dello status di “soggiornanti di lungo periodo”, purché titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Ecco quanto chiarisce il nostro maggiore istituto previdenziale, l’Inps, con il suo messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 che pone particolare rilevanza nell’interpretazione del decreto legge n. 317 del 31 luglio 1987 convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398 in materia di estensione dell’applicabilità ai lavoratori cittadini extracomunitari.

In effetti, l’articolo 1 della L. n. 398/87 individua l’ambito di applicazione soggettivo del provvedimento in esame e in particolare sancisce l’obbligo assicurativo in Italia per i lavoratori italiani inviati dal proprio datore di lavoro nei predetti Paesi.

L’Inps pone in risalto che sebbene la norma faccia riferimento ai soli lavoratori italiani, in osservanza del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), il campo di applicazione è da considerarsi esteso anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE (Messaggio Inps n. 18604 del 6 febbraio 1990).

A riguardo il Ministero del lavoro, con nota del 23.08.2011 prot. 04/UL/0004103/L ha espresso l’avviso che le disposizioni di cui alla L. n. 398/87 siano applicabili ai lavoratori extracomunitari che si trovino in possesso dello status di “soggiornanti di lungo periodo” ,ai sensi dell’art. 11.1.d) della Direttiva 2003/109/CE, e dell’art.9, comma 12 c) del D. Lgs. 286/98, e privi dello status di “soggiornanti di lungo periodo”, ma in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro.

In base a queste considerazioni la soluzione risulta essere conforme al principio di parità di trattamento che impronta la legislazione italiana e che è espressamente richiamato nelle disposizioni normative emanate successivamente alla Legge n. 398/87.

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