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Indicazioni Inail per l’emersione del lavoro extracomunitario

 Dopo l’Inps anche il nostro Istituto di riferimento per la sicurezza sul lavoro ha deciso di dare alcune indicazioni sull’emersione dei lavoratori stranieri, ovvero per quelli extracomunitari.

L’Inail ha precisato che le richieste fatte dai datori di lavoro devono fare riferimento all’obbligo di apertura  per ogni soggetto irregolare di apposita Pat ,distinta e separata  rispetto a quella delle unità già in forza regolarmente.

Infatti, l’Inail, con la circolare n. 48/2012 intitolata come Disposizione transitoria per l’emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, intende dare tutte le necessarie informazioni al fine di svolgere in modo corretto l’apposito iter procedurale.

Per prima cosa, secondo la relativa circolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di chiedere alla sede territoriale dell’Istituto l’apertura di un’apposita posizione assicurativa territoriale per ciascun lavoratore extracomunitario interessato.

L’Inail, poi, ha previsto due percorsi distinti: una dove il datore di lavoro risulta iscritto all’Inail e, dall’altra, dove il datore ha non l’obbligo di iscrizione.

In caso del datore di lavoro risulti già in possesso del codice di iscrizione ha la necessità di presentare una denuncia di variazione, mentre l’azienda che non ha l’iscrizione deve presentare una denuncia di esercizio.
Nel primo caso, allo scopo di individuare univocamente le denunce riguardanti i lavoratori oggetto della dichiarazione di emersione, il datore di lavoro deve indicare la dicitura “Posizione assicurativa riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012” e il cognome, il nome ed il codice fiscale del lavoratore.In caso del lavoratore risulti privo del codice fiscale, allora lo stesso datore deve  indicare la data e lo Stato estero di nascita.

In riferimento al documento unico di regolarità contributiva, DURC, deve intendersi

effettuato in relazione ad una tipologia di certificazione che, pur coinvolgendo ai fini del suo rilascio l’Inps, l’Inail e le Casse Edili, non si configura come DURC propriamente inteso3. Il DURC di cui trattasi, infatti, consiste nella verifica della regolarità contributiva limitata al singolo lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione

Vista la natura particolare della procedura può essere opportuno consultare la relativa circolare.

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