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Le ferie non godute per il personale della scuola

 È stato sospeso il pagamento delle ferie non godute per il personale scolastico supplente e i sindacati hanno ritenuto illegittimo la decisione preparandosi ad un confronto con il Ministero ritenendo che le disposizioni contestate si pongano in aperto contrasto con principi generali dell’ordinamento ribaditi anche di recente in importanti sentenze.

In particolare, all’articolo 5 del decreto legge 95/2012, si danno nuove disposizioni in tema di obbligo di godimento delle ferie e si afferma che la mancata fruizione non può dar luogo in ogni caso a corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Quello che si vuole affermare che diventerà impossibile chiedere, alla scadenza di un contratto per il personale supplente della scuola, il pagamento delle ferie maturate ed eventualmente non godute.

Infatti, il decreto stabilisce che

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile

Dall’altro conto, il contratto nazionale di riferimento afferma all’articolo 15 che

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato

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