Home » Le rimodulazioni delle posizioni stipendiali per il personale della scuola

Le rimodulazioni delle posizioni stipendiali per il personale della scuola

 L’Inpdap, attraverso la sua nota operativa n. 2 dello scorso 13 febbraio 2012, ha comunicato alcuni chiarimenti in merito alle rimodulazioni delle posizioni stipendiali per il personale del comparto scolastico. In base alla nota operativa l’Inpdap chiarisce che ai fini dell’individuazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione contributiva utile ai fini del trattamento di fine servizio, compresa anche della retribuzione utile ai fini TFR, per il personale dipendente a tempo indeterminato, si dovrà fare riferimento alle rimodulazioni stipendiali e alle deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2011 relativo al personale del comparto scuola.

L’Inpdap ricorda che, per effetto della sottoscrizione dallo scorso 4 agosto 2011 del nuovo contratto collettivo che rimodula le posizioni stipendiali del personale docente e non docente della scuola, a decorrere dal 1° settembre 2010 le preesistenti posizioni stipendiali, indicate nella tabella B della nota operativa n. 9 del 18 febbraio 2009, vengono rideterminate secondo la nuova definizione di cui alla tabella 1 allegata alla presente nota.

In effetti, il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.

Per la stessa ragione il personale già in servizio a tempo indeterminato sempre alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.

Così, per gli effetti del nuovo disposto, ai fini dell’individuazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione contributiva utile ai fini TFS, nonché della retribuzione utile ai fini TFR, per il personale dipendente a tempo indeterminato si dovrà fare riferimento alle rimodulazioni stipendiali e alle deroghe.

Lascia un commento