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La tutela del patrimonio aziendale e lo Statuto dei lavoratori

Il datore di lavoro dispone di diversi strumenti per perseguire le sue finalità di profitto, ma, è altrettanto chiaro, che non può prevaricare i diritti personali e inviolabili dei propri dipendenti.

Il sindacato è sicuramente un valido strumento che dispone il lavoratore per tutelare i propri diritti.

La legge prevede la possibilità, da parte del datore di lavoro, di ricorre alle guardie giurate per tutelare il proprio patrimonio aziendale. Nel contempo, il Legislatore ha precluso al datore di lavoro di utilizzare le guardie giurate in ruoli e compiti diversi da quelli che la legge ha espressamente previsto.

Per questa ragione non è possibile utilizzare le guardie giurate per controllare l’operato dei propri dipendenti.

Possiamo, ad esempio, ricordare le osservazioni espresse dal Confsal in merito ad una palese violazione all’articolo 2 dello Statuto dei lavoratori. Secondo il Confsal, la provincia di Brindisi avrebbe ordinato il personale posto all’ingresso degli uffici di registrare l’orario di entrata e uscita del personale dipendente e con questa decisione si ravviserebbe una palese violazione della legge 300.

Ricordiamo che secondo l’articolo 2 della legge 300, il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Inoltre, le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. Nel caso della provincia di Brindisi le guardie giurate sarebbero state utilizzate per fini diversi da quelli di tutela del patrimonio aziendale.

Per inciso, la giurisprudenza si è più volte espressa su questo argomento e ha sempre ribadito che il datore di lavoro non può adibire diversamente le guardie giurate in virtù dello status che essi ricoprono nella legislazione e dell’ordinamento di pubblica sicurezza.

Così, il datore di lavoro non può incaricare le guardie giurate di fotografare o filmare il lavoratore che magari partecipa ad uno sciopero o permettere di annotare i nominativi che si presentano in ritardo sul luogo di lavoro.

Non solo, il datore di lavoro non può neanche decidere di far entrare le guardie giurate nei luoghi di lavoro o di far contestare azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

La giurisprudenza prevede che le guardie giurate possono accedere nei locali dove si svolge tale attività e durante lo svolgimento della stessa, solo eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti previsti dalla legge.

In caso di inosservanza da parte di una guardia, l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

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