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Infortunio, risarcimento ridotto per il lavoratore straniero

Importante sentenza del Tribunale di Torino in fatto di infortunio sul lavoro, Sezione IV Civile, che stabilisce, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 1637 del 2000, un’importante criterio: l’ammontare del risarcimento deve essere realmente rapportato al valore del denaro nell’economia del Paese dove risiedono i danneggiati.

Nella fattispecie il tribunale di Torino ha trattato il risarcimento del danno ai familiari di un operaio albanese morto sul lavoro. La causa era stata promossa dai suoi familiari che chiedevano il risarcimento all’azienda italiana dove l’operaio prestava la sua opera.

I promotori dell’azione legale attribuivano al datore di lavoro la responsabilità dell’incidente reo di non aver approntato tutte le misure di sicurezza ritenute idonee.

In forza di ciò la parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle in uso a questo Tribunale al momento del sinistro.

Nel corso del dibattimento si è ravvisata però la necessità di equilibrare il risarcimento al reale valore del denaro nell’economia del Paese ove risiedono i danneggiati, così come ha già rilevato la Corte di Cassazione con sentenza 1637/00, ai sensi della quale non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato.

Secondo l’autorevole parere, il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente reato se l’entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell’area nella quale il denaro è destinato ad essere speso.

In effetti, non l’entità delle soddisfazioni deve variare ma la quantità di denaro necessaria a procurarle.

Per il nostro ordinamento la sentenza non è dunque censurabile in punto di rilievo conferito alla realtà socio-economica dell’area in cui vive il danneggiato come ad uno degli elementi di fatto di cui tenere conto nella determinazione quantitativa dell’obbligazione risarcitoria del responsabile, da effettuarsi, attesa la sua funzione non sanzionatoria, ma riparatoria (Corte di Cassazione n. 4911/99) con riguardo alla posizione del danneggiato.

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