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Cassazione, per l’inabilità il reddito deve essere cumulato

La Corte di Cassazione è stata chiara: per ottenere la pensione di inabilità per gli invalidi civili assoluti è necessario tenere conto l’ammontare complessivo dei redditi comprensivo del reddito dell’eventuale coniuge. La decisione della corte Suprema, Sezione Lavoro con sentenza n. 4677, risponde in maniera positiva alle richieste dell’Inps e del Ministero dell’Economia, anche se rimane aperto il giudizio davanti alle Sezioni unite.

La ricorrente si era vista rigettare, mediante sentenza del 17.10.2007 – 28.04.2008 dalla Corte di Appello di Roma, l’impugnazione proposta nei confronti dell’Inps, e del Ministero dell’Economia, che aveva respinto la sua domanda di pensione di inabilità civile.La Corte di Appello di Roma ha rilevato che la ricorrente, cumulando i redditi del proprio coniuge, superava i limiti previsti per il requisito economico.

Secondo le osservazioni della ricorrente si doveva, in realtà, considerare, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, ai fini del beneficio della pensione di inabilità solo il reddito personale dell’invalido.

Secondo l’orientamento della Corte la questione doveva essere risolta tenendo presente le due differenti prestazioni a carattere assistenziale: pensione di inabilità e assegno mensile.

Si ricorda, come ha osservato la Corte, che la legge del 30 marzo 1972 n. 118 sulla nuova disciplina delle provvidenze a favore di invalidi e mutilati civile previde, già a suo tempo, la concessione di una pensione di inabilità per i soggetti con un’età anagrafica maggiore di anni 18 la corresponsione, per i periodi di non collocamento al lavoro, di un assegno mensile per i soggetti fra 18 e 64 anni con una capacità lavorativa ridotta di una percentuale superiore ai due terzi.

Si ricorda che le condizioni economiche richieste dalla legge erano le medesime e pertanto l’invalido per avere diritto alla pensione di inabilità, così come pure all’assegno mensile, non doveva essere titolare di reddito, a qualsiasi titolo, di importo pari o superiore a 156.000 lire annue (importo originario).

L’orientamento originario pare anche confermato dall’evoluzione normativa.

Non solo, la stessa corte di Cassazione ha riconosciuto, sul piano costituzionale, le diverse pronunce a favore di un discrezionalità nell’individuazione degli strumenti idonei a realizzare una uniformità di trattamento tra i livelli di reddito da cui fare discendere lo stato di bisogno delle persone che hanno diritto a ricevere prestazioni di natura assistenziale.

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