Pensione 2012, novità sulla nuova previdenza

Il governo Monti ha radicalmente modificato il nostro sistema pensionistico abolendo di fatto la pensione di anzianità e incidendo in modo diretto sull’età pensionabile. In effetti, la riforma Monti-Fornero ha intrdodotto il pensionamento anticipato come sostitutivo della pensione di anzianità abolendo le quote, ossia età più contributi, per la pensione di anzianità.

Non solo, per accedere alla pensione anticipata occorre aver maturato, indipendentemente dall’età anagrafica, 41 anni e un mese di anzianità contributiva nel caso delle donne, 42 anni e un mese nel caso degli uomini: la soglia sarà, ad ogni modo,  aumentata sulla base dell’aumento della speranza di vita.

Le pensioni dalla legge Dini alla riforma Fornero, un percorso senza fine

Al momento non sappiamo ancora come cambierà il nostro sistema pensionistico perché il governo Monti, attraverso il ministro del lavoro Elsa Fornero, non ha illustrato il nuovo meccanismo previdenziale, ma l’unica cosa che possiamo fare è vedere il percorso del nostro sistema previdenziale dal 1995 ad oggi.

La nuova manovra sulle pensioni rappresenta l’ennesimo provvedimento su questa particolare e delicata materia che dal 1995 ad oggi è in continua modifica: non è più accettabile intervenire in modo semestrale privando i lavoratori di precise garanzie e di tutele tanto che auspichiamo che l’ultimo intervento, la riforma Fornero, possa diventare un preciso punto di riferimento che resista nel tempo o, perlomeno, per almeno 15 o 20 anni.

Inps, interruzione termini della Gestione separata

L’Inps, attraverso il messaggio n. 20173 dello scorso 21 ottobre 2011, comunica che la Direzione Centrale Entrate sta terminando le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

In effetti, secondo il dettato legislativo a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale,  ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui  all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Le diverse pensioni per il lavoratore dipendente

L’Inpstra non molto, spera di sostituire la pensione di anzianità con quella di vecchiaia applicando il coefficiente di conversione previsto per il sistema contributivo: un sistema del tutto favorevole all’istituto previdenziale che in questo modo riuscirà ad eroga una pensione inferiore alle singole aspettative.

In effetti, al posto delle pensioni di anzianità e di vecchiaia, il nuovo regime contributivo, istituito con la legge 335/95, prevede un solo tipo di pensione per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, ovvero la pensione di vecchiaia con regime contributivo.

Pensione, calcoliamola con il sistema contributivo

 Quello della pensione è un argomento particolarmente caro per chi ha interesse il proprio futuro; in effetti, garantirsi un futuro sereno rappresenta uno degli imperativi di maggiore importanza perché ci consente di guardare con serenità alle alterne vicende della vita.

La materia è particolarmente spinosa perché esistono almeno tre differenti sistemi calcolo e diversi requisiti di accesso, tanto che l’Inps ha predisposti per i suoi iscritti un nuovo software per il calcolo della pensione.

La legge di riforma del nostro sistema pensionistico, legge n. 335/1995, prevede, infatti, tre diversi tipi di sistemi di calcolo delle pensioni in relazione alla consistenza della posizione assicurativa esistente al 31 dicembre 1995, ovvero retributivo, contributivo o misto.

Il prepensionamento

Il prepensionamento (pensionamento anticipato) è un particolare istituto che permette, in base a determinate condizioni oggettive, di poter essere collocato a riposo anticipatamente sulla data prevista; in effetti, in pochi particolari casi la legge fa salvi i regimi pensionistici non superate dai criteri generali introdotti dalla legge di riforma delle pensioni introdotta dalla legge n. 335/1995 e successive modifiche.

Accanto a specifici riferimenti, anche se poi non si parla di prepensionamento in modo stretto, in alcuni casi, e solo su determinati condizioni che devono essere individuati caso per caso, la legge prevede il beneficio del prepensionamento rispetto ai requisiti generali nei limiti, alle condizioni ed entro l’ammontare delle risorse stanziate previsti dalla legge stessa. Grazie a questa particolarità, in passato ne hanno potuto beneficiare i lavoratori socialmente utili e i poligrafici del settore editoria.

Inps, in arrivo il nuovo sito per il riscatto della laurea

 All’Inps pensano che la corretta informazione insieme ad una precisa risposta ai bisogni dell’utenza stanno alla base di un rapporto franco e solido e, a questo riguardo, ha deciso di mettere a punto una nuova iniziativa, ovvero una sezione del suo sito istituzionale dedicata all’importante argomento rivolto ai giovani: il riscatto del proprio percorso universitario finalizzato al riconoscimento di sconti previdenziali.

L’Inps ricorda che il riscatto è previsto solo in ragione del corso legale di studio escludendo, a questo proposito, i periodi di iscrizione fuori corso o quelli già coperti da contribuzione figurativa o, in alternativa, obbligatoria o figurativa.

Pensioni, restrizioni sulla reversibilità

 Il sindacato dei pensionati della CISL è fortemente preoccupato per via dell’aumento delle pensioni di reversibilità dove i soggetti beneficiari sono stranieri che contraggono regolare matrimonio con i cittadini italiani: pensiamo alle badanti che provengono da altri Paesi.

La federazione dei pensionati teme una stretta sulle pensioni di reversibilità.

Da più parti si chiede di arginare il fenomeno imponendo magari delle restrizioni al fine di limitarne l’eventuale abuso; infatti, alcuni suggeriscono di introdurre un requisito minimo di 10 anni di matrimonio per aver diritto alla prestazione previdenziale.

Si ricorda che l’importo della pensione si ottiene applicando le aliquote di reversibilità alla pensione diretta liquidata o a quella che sarebbe spettata al lavoratore deceduto: il 60% spetta al coniuge, il 20% a ciascun figlio se c’è anche il coniuge. Secondo le indicazioni degli istituti previdenziali spetta, invece, il 40% a ciascun figlio se sono solo i figli gli aventi diritto, mentre compete il 15% a ciascun genitore, fratello o sorella.

Inpdap, chiarimenti sulla pensione di reversibilità

La Corte Costituzionale dichiara la legittimità sulle leggi e sulle procedure applicate dall’Inpadp per determinare la misura della pensione dei coniugi superstiti.

La Suprema corte è intervenuta respingendo la richiesta di una titolare di pensione di reversibilità che si lamentava di un presunto errato criterio di calcolo dell’Inpadp, in misura del 60%, sull’indennità integrativa speciale.

In questo modo, la Corte Costituzionale ha respinto, dichiarando non fondata, la questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello, sul sistema di calcolo dell’indennità, interpretato dalla legge 296 del 2006.

Il criterio adottato dall’Inpdap è stato, di nuovo, ritenuto legittimo; in effetti, secondo le indicazioni del maggiore istituto previdenziale pubblico, l’indennità integrativa non è più un corpo a sé, è al contrario conglobata con le altre voci e quindi è soggetta alla generale riduzione del 40%, prevista per le pensioni ai superstiti dei coniugi rispetto alla pensione della persona defunta.

Inps, i nuovi trattamenti per la Gestione separata per il 2011

Anno nuovo e nuove disposizioni per gli iscritti alla Gestione separata: l’Inps ha definito il nuovo massimale annuo di reddito utilizzato per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata.

In effetti, con decorrenza gennaio 2011, le aliquote del 26,72% e del 17% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2 della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è stato fissato pari a 93.622 euro.

L’Inps precisa anche che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011 per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del Testo Unico, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente: questo è cosiddetto principi di cassa allargato.

Inps, chiarimenti in merito all’iscrizione alla gestione separata

Com’è noto la riforma Dini ha obbligato l’iscrizione, dal 1 gennaio 1996, presso una apposita Gestione separata tenuta dal primario istituto previdenziale italiano di soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre agli incaricati alla vendita a domicilio.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

L’iscrizione è finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

INPS, nuova iniziativa per gli iscritti alla Gestione Separata

L’Inps intende fornire agli assicurati, attraverso la circolare n. 63 dell’11 maggio 2010, nuovi servizi rivolti a qualificare il rapporto con gli assicurati attraverso alcuni obiettivi che la Direzione Generale dell’Istituto previdenziale ritiene importanti.

In effetti, l’Inps, secondo quanti analoghi istituti fanno già in Europa, vuole offrire agli assicurati la possibilità di visualizzare “on line” la situazione assicurativa e contributiva individuale risultante presso le gestioni assicurative amministrate dall’istituto previdenziale.

Grazie a questa iniziativa, l’istituto è in grado di garantire l’erogazione di servizi in tempo reale agli assicurati, compreso l’aggiornamento della posizione assicurativa individuale per tutte le variazioni.

Mi sposo? Allora mi prendo la liquidazione con la reversibilità

L’Inps e l’Inpdap sono i due maggiori istituti previdenziali italiani che si occupano di tutelare il futuro dei lavoratori privati e pubblici.

L’Inps ha il mandato di curare i rapporti previdenziali e assistenziali, nella maggior parte dei casi, dei lavoratori del settore privato. Al contrario, le pensioni e le prestazioni del settore pubblico sono gestite ed erogate dall’Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica).

Il trattamento delle pensioni di reversibilità riguardava, in passato, solo gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps: così prevedevano le disposizioni contenute nel decreto legge 39 del 1945.

I contributi per la Gestione separata dell’INPS

 Nella Gestione separata dell’INPS confluiscono tutti i contributi dei lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica come previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335/1995).

La Gestione separata ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

Ricordiamo che per la riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni, per essere considerate tali, devono essere inquadrate in un progetto, programma, o fase di essi. In caso contrario, il rapporto si presume di lavoro dipendente.

La domanda va fatta del soggetto direttamente all’ente previdenziale, anche attraverso una telematica, utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le sedi territoriali specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente.