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Inps, da subito esecutivo l’avviso di addebito

L’Inps, attraverso la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, ha stabilito che, dal primo gennaio del 2011, entrerà in vigore il nuovo sistema di recupero dei crediti contributivi attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con immediato valore di titolo esecutivo.

Secondo le valutazioni dell’Inps, il nuovo sistema sarà più tempestivo e permetterà di ottenere i crediti non versati per lavoratori in ottemperanza al decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (meglio conosciuta come manovra correttiva alla legge finanziaria) ad opera del Parlamento.

L’Inps precisa che continuerà ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante un avviso bonario.

La notifica dell’avviso di addebito avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario.

Con la circolare n. 168 l’Inps provvede a illustrare la disposizione dell’art. 30 recante Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, introduce un nuovo sistema di riscossione che  interesserà le modalità di recupero dei crediti contributivi dell’Istituto.

Il comma 2 dell’articolo 30, individua gli elementi che l’avviso di addebito deve contenere, precisando che la loro assenza è causa di nullità dell’avviso emesso.

L’avviso dovrà riportare, con riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentono l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto ed, in particolare il codice fiscale del contribuente, la tipologia del credito con l’informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell’Inps o di altri Enti, l’indicazione degli estremi dell’atto e la relativa data di notifica.

L’avviso deve anche contenere  l’anno ed il periodo di riferimento del credito,  l’importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti.

Non solo, deve essere anche indicato l’importo totale dei crediti contenuti nell’avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione, l’indicazione dell’Agente della Riscossione competente in base al  domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dell’avviso di addebito e la sottoscrizione,  anche mediante firma elettronica, del responsabile dell’ufficio dell’Inps che ha accertato l’omissione contributiva e che ha emesso l’atto.

Infine, è necessario anche l’intimazione ad adempiere al pagamento all’Agente della Riscossione in esso individuato, entro 60 giorni dalla sua notifica.

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