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Inps, sisma Abruzzo e recupero dei contributi

L’Inps, con messaggio del 9 settembre 2011 n. 17511, in relazione all’evento sismico verificatosi in Abruzzo in data 6 aprile 2009, ha illustrato con circolare n. 117 del 17 agosto 2010, le modalità di recupero dei contributi oggetto di sospensione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 39, commi 3-bis e 3-quater del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

L’Inps ricorda che la legge n. 122/2010 ha disposto che il recupero dei contributi relativi al periodo aprile 2009 – dicembre 2010 avvenga tramite versamento di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2011, mentre con il decreto milleproroghe del dicembre 2010 convertito nella legge del 26 febbraio 2011 n. 10 ha sospeso la riscossione delle rate in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2011, rinviando la disciplina della ripresa della riscossione delle rate non versate ad un apposito decreto.

Il decreto è ora arrivato – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011e pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2011, n. 190 – e ha stabilito che il versamento delle rate in scadenza tra il primo gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2011.

Il nostro maggiore istituto previdenziale del settore privato, l’Inps, in riferimento alle modalità operative di effettuazione dei versamenti, rimanda alle istruzioni riportate nel messaggio n. 15745 del 15 giugno 2010.

Non solo, l’Inps ha inoltre precisato che sono stati differiti i termini per l’effettuazione dei versamenti per l’anno 2011 per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

I contributi interessati sono quelli quelli dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e quelli dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Infine il DPCM in oggetto stabilisce, all’articolo 3 comma 2, che, per gli stessi soggetti, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi può essere effettuato entro il 5 dicembre 2011 senza maggiorazione.

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