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Inps, chiarimenti su incentivi per l’assunzione

Il maggiore istituto previdenziale italiano, l’Inps, con messaggio n. 29897 del 26 novembre del 2010, fornisce alcune indicazioni ai datori di lavoro che intendono assumere lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

Ovvero, così come disciplinati dai decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 concernenti i criteri e le modalità per la fruizione degli incentivi economici previsti dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, commi 134 e 151.

I decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il decreto interministeriale prevede che le aziende che intendano fruire dei benefici contributivi di cui all’articolo 2, comma 151, della legge n. 191/2009, ed abbiano stipulato il contratto prima della pubblicazione dello stesso, presentino la domanda entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso.

La circolare dell’Inps pone in evidenza che la presentazione della domanda potrà avvenire solo in via telematica, mediante il servizio online per le Aziende e i Consulenti Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente, ovvero DiResCo.

L’istituto previdenziale ritiene opportuno, in analogia con quanto disposto dal decreto interministeriale n. 53343 del 26 luglio 2010 per la fruizione dei benefici di cui all’articolo 2, comma 134, della legge n. 191/2009, far presente che anche per fruire dei benefici contributivi di cui all’articolo 2, comma 151, della legge n. 191/2009, in relazione ai contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell’Inps, la domanda debba essere trasmessa entro il mese successivo alla pubblicazione delle suddette istruzioni.

Ricordiamo che la legge n. 191/2009, comma 151, è stata pensato con l’intento di favorire ulteriormente la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi.

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro che nei dodici mesi precedenti  non abbiano proceduto a riduzioni di personale con  la stessa qualifica posseduta dai lavoratori che intendono assumere e, al contempo, non hanno in corso sospensioni dal lavoro ex art. 1 della legge n. 223/1991 (ossia un  trattamento integrativo salariale straordinario).

I rapporti di lavoro che vanno a costituirsi debbono essere a tempo pieno ed indeterminato e debbono riguardare i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria e dell’indennità di disoccupazione speciale edile prevista dall’art. 9 della legge n. 427/1975.

Non solo, l’Inps pone anche in evidenza che, nell’ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.

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