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La proroga degli incentivi all’occupazione

 L’Inps informa che gli  incentivi, inizialmente previsti per l’anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e per il 2012 rispettivamente dalla legge 220/2010 e dalla legge 183/2011. I benefici disciplinati dalla circolare 76, infine, sono quelli connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 e per il 2012 è necessario attendere l’emanazione di un ulteriore decreto.

Ricordiamo che la circolare Inps che disciplina la questione è la n. 76 dello scorso 31 maggio 2012; infatti, questa fornisce le modalità operative per la fruizione degli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati che versino in situazioni particolari, ossia per i lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, i dipendenti già in forza, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato e, infine, i lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

La circolare in questione fornisce anche informazioni sul contributo mensile, previsto dall’articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile (art. 5 D.M. 62509/2011).

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Questo incentivo è disciplinato con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 62509 del 31 ottobre  2011, spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2011.

Secondo le informazioni rilasciate dall’Inps, l’incentivo spetta, altresì, nell’ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, effettuate nel corso del 2011, di un rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato dopo il primo gennaio 2010 e spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Non solo, l’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compreso l’incentivo di cui all’articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

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