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Inps, la nuova invalidità civile

Il correttivo alla manovra finanziaria, decreto legge n. 78 del 31 maggio, ha deciso che l’assegno mensile di assistenza deve essere riconosciuto agli invalidi civili parziali, grado di invalidità dal 74 al 99 per cento, con età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Per usufruire dell’assegno occorre essere non occupati e non superare il limite reddituale, fissato per il 2010 a 4.408,95 euro.

Con un grado di invalidità riconosciuto al 100 per cento in luogo dell’assegno è corrisposta la pensione di inabilità.

E’ stato stralciato l’aumento all’85% del grado di invalidità civile minimo per il diritto all’assegno e pensione, rimane così fissata al 74 per cento la percentuale necessaria per ottenere le provvidenze economiche previste dalla nostra legislazione ai disabili civili parziali.

Inoltre,  il governo ha ulteriormente esteso il programma di verifiche dell’invalidità civile da 200.000 a 250.000 a partire dal 2011 (articolo10 comma 4).

Per dare corso ai piani di verifica straordinaria di accertamento, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del 1° luglio 2009 n. 78 e convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, nei confronti di chi percepisce un’indennità economica per lo status di invalido civile, l’Inps utilizzerà le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali con un componente medico aggiuntivo espresso dall’istituto previdenziale.

La recente manovra finanziaria ha anche stabilito nuove sanzioni a carico di medici che rilasciano false attestazioni in merito allo stato di malattia e di handicap. In particolare, qualora le false attestazioni siano utilizzate per percepire qualsiasi beneficio economico, allora a carico dei medici scattano i provvedimenti di natura penale e civile.

In effetti, a carico del medico colpevole di false attestazioni è prevista una reclusione da uno a cinque anni e una mula fino a 1600 euro e l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale provocato alla stato per una quota pari al trattamento indebitamente percepito per tutti periodi.

In sostanza, al medico si applicano le norme previste dal decreto n. 165 del 30 marzo 2001.

Non solo, in base all’articolo 66, il medico è passibile anche di provvedimento disciplinare. In caso di sentenza definitiva di condanna, per il medico scatta il licenziamento per giusta causa o la decadenza della convenzione, oltre alla radiazione dall’Albo professionale.

Anche il medico che rilascia certificazioni che attestano dati clinici non documentati in modo oggettivo o non contestabili è sottoposto alle stesse sanzioni.

2 commenti su “Inps, la nuova invalidità civile”

  1. salve vorrei sapere visto che mi è stata riconosciuta un invalidità all’80% e x quanto riguarda il lavoro dal 74 al 99% l’assegno è di 277 euro. È giusto o posso chiedere la revisione? Io ho fatto un intervento x un tumore al colon e altri interventi… Devo subirne altri 3. Grazie

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