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Assegno ordinario invalidità per i lavoratori dipendenti e autonomi

 I lavoratori con invalidità civile parziale, ovvero con ridotta capacità lavorativa di un terzo, possono richiedere all’Inps l’assegno ordinario di invalidità parziale, riconosciuto anche nel corso dell’attività lavorativa.

L’assegno ordinario di invalidità civile parziale è una prestazione assistenziale non reversibile per i lavoratori dipendenti privati ed i lavoratori autonomi che abbiano all’attivo il versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre negli ultimi cinque anni e il riconoscimento dell’invalidità ridotta di un terzo da parte dell’ufficio medico legale Inps.

Il lavoratore con invalidità civile parziale deve, quindi, certificare il tasso minimo di incapacità fisica o mentale ovvero il 66% di invalidità. I lavoratori con riduzione della capacità lavorativa del 100%, cioè gli invalidi civili totali, hanno diritto alla pensione di inabilità o alle prestazioni legate all’invalidità civile (di questo parleemo in seguito). Sono esclusi dal computo dei contributi settimanali i periodi di malattia nell’arco temporale di cinque anni.

Se il lavoratore con invalidità civile parziale non ha i requisiti assicurativi e contributivi richiesti, non ha diritto all’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità civile parziale anche se la percentuale delle sue condizioni di invalidità è superiore al 66%. Ma se matura i requisiti durante il corso della domanda di assegno ordinario di invalidità, riceverà l’assegno a partire dalla data in cui matura i requisiti.

La riduzione della capacità di lavoro è un requisito fondamentale per stabilire lo stato di invalidità pensionabile del lavoratore e va rapportata alle “occupazioni confacenti alle attitudini” mediante in base ad una perizia medico-legale, che valuta anche la possibilità di svolgere attività compatibili con le condizioni del lavoratore e quindi il possibile inserimento proficuo in occupazioni diverse da quelle svolte in precedenza ma compatibili.

Concludendo, dopo la conferma di un medico Inps dell’invalidità fisica o mentale, il lavoratore può inoltrare la domanda di erogazione dell’assegno ordinario di invalidità civile parziale e di inserimento in occupazioni compatibili con le sue attitudini.

Il diritto all’assegno ordinario di invalidità civile parziale spetta anche nel caso in cui l’invalidità era presente prima del rapporto di lavoro, ovvero prima dell’inizio del rapporto assicurativo lavoro e iscrizione all’Inps, e che successivamente ci sia stata un’ulteriore riduzione della capacità lavorativa nel corso del rapporto di lavoro, in quanto l’aggravamento delle condizioni fisiche o mentali o le nuove infermità aumentano la percentuale di invalidità.

MEMO
Hanno diritto all’assegno ordinario di invalidità i lavoratori dipendenti; i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani e commercianti, gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri; gli iscritti ad alcuni fondi pensionistici sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

APPROFONDIMENTI
*Inps, l’assegno ordinario di invalidità
*Assegno ordinario invalidità parziale, durata e conferma definitiva

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