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Inps, le precisazioni del Ministero del lavoro sui regolamenti comunitari

L’Inps, con la circolare n. 127 dello scorso 30 settembre 2011, ha illustrato i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione a due quesiti specifici formulati dall’Inps a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e, in particolare, sulla totalizzazione.

La circolare in oggetto ha chiarito il cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.

Secondo le disposizioni del Ministero, l’Istituto può continuare a totalizzare i periodi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dalla legge 416/1981, articolo 37.

Il chiarimento si è reso necessario per effetto della nuova normativa comunitaria perché dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

In effetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha posto in evidenza che prevalenti elementi sistematici inducono a ricondurre l’istituto del pensionamento di cui all’articolo 37 della legge n. 416/1981 alla nozione comunitaria di “prestazione anticipata di vecchiaia” o pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 1, lettera x), secondo periodo, del regolamento n. 883/2004, e non alla nozione comunitaria di “prestazione di pensionamento anticipato” o prepensionamento, ai sensi dell’articolo 1, lettera x), primo periodo, dello stesso regolamento.

La normativa comunitaria, articolo 6 del regolamento n. 883/2004, prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in più Stati membri ma esclude la regola della totalizzazione nel caso di “prestazioni di pensionamento anticipato” o prepensionamenti.

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