Inps, le precisazioni del Ministero del lavoro sui regolamenti comunitari

L’Inps, con la circolare n. 127 dello scorso 30 settembre 2011, ha illustrato i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione a due quesiti specifici formulati dall’Inps a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e, in particolare, sulla totalizzazione.

La circolare in oggetto ha chiarito il cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.

Secondo le disposizioni del Ministero, l’Istituto può continuare a totalizzare i periodi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dalla legge 416/1981, articolo 37.

Il prepensionamento

Il prepensionamento (pensionamento anticipato) è un particolare istituto che permette, in base a determinate condizioni oggettive, di poter essere collocato a riposo anticipatamente sulla data prevista; in effetti, in pochi particolari casi la legge fa salvi i regimi pensionistici non superate dai criteri generali introdotti dalla legge di riforma delle pensioni introdotta dalla legge n. 335/1995 e successive modifiche.

Accanto a specifici riferimenti, anche se poi non si parla di prepensionamento in modo stretto, in alcuni casi, e solo su determinati condizioni che devono essere individuati caso per caso, la legge prevede il beneficio del prepensionamento rispetto ai requisiti generali nei limiti, alle condizioni ed entro l’ammontare delle risorse stanziate previsti dalla legge stessa. Grazie a questa particolarità, in passato ne hanno potuto beneficiare i lavoratori socialmente utili e i poligrafici del settore editoria.

Inps, novità per il fondo volo e piloti marittimi

In arrivo alcune novità in materia di decorrenza della pensione dei piloti iscritti al Fondo Volo e per i piloti di porto marittimo.

Si ricorda che il fondo volo è stato istituito dalla  legge n. 859 del 13 luglio 1965 e successivamente il decreto n. 164 del 24 aprile 1997 ha ridefinito le norme in materia di pensioni, arrotondamenti, invalidità, contributi figurativi e ricongiunzioni (si veda proposito la circolare n. 246 del 28 novembre 1997).

Agli iscritti al fondo Volo si applica la nuova riforma del sistema previdenziale, la legge n. 243 del 23 agosto 2004, e le innovazioni della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato pone in evidenza alcune questioni legate al titolo abilitante per queste particolari categorie di lavoratori.

Lavori usuranti, la bozza del governo

 Giuliano Cazzola interviene a proposito sullo schema di decreto legislativo predisposto dal governo in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti).

Come ricorda l’On. Cazzola lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette attività usuranti, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per prima cosa la bozza del governo individua i destinatari dei benefici, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime vigente di decorrenza del pensionamento.

Le nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici

Il recente correttivo alla manovra finanziaria, legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del decreto legge n. 78/2010, ha modificato, in sostanza, diversi aspetti del sistema pensionistico italiano.

La legge n. 122, in particolare, è intervenuta sulla decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità introducendo modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, legge del 7 febbraio 1979 n. 29 e ha disposto l’abrogazione della legge del 2 aprile 1958 n. 322.

Le modifiche introdotte coinvolgono anche la disciplina dei Fondi speciali di previdenza e ha dettato nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito.

Non solo, la legge n. 122 consente anche per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti e ha modificato la materia di invalidità civile.

Pensioni dal 2010 a regime il sistema delle quote

 Il sistema delle quote per l’accesso al pensionamento di anzianità, previsto dalla legge 247/2007 che ha modificato le disposizioni contenute dalla legge 243/2004, è stato introdotto dal luglio 2009.

Dal 1° gennaio diremo addio al vecchio sistema e dovremo considerare il requisito di quota 95: almeno 60 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi.

In sostanza occorrerà soddisfare il requisito relativo alla somma data dell’età anagrafica e dall’anzianità contributiva.

Di conseguenza il meccanismo delle quote prevede che si potrà andare in pensione con 35 anni solo in presenza di un’età anagrafica almeno di 60 anni.

Dal 2010 pensionati più poveri

 Novità introdotte dalla legge 247/2007: dal primo gennaio 2010 entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione delle pensioni calcolate con il sistema contributivo.

I coefficienti di trasformazione sono dei particolari meccanismi che permettono di determinare l’importo del trattamento pensionistico tenendo conto dell’aspettativa di vita del soggetto al momento del suo pensionamento.

Il sistema contributivo è stato introdotto dalla riforma Dini (legge 335/1995).  Grazie a Dini, il sistema di calcolo previdenziale passa dal criterio retributivo (media delle retribuzioni negli ultimi 10 anni di lavoro) al sistema contributivo, vale a dire basato sull’effettivo ammontare dei contributi versati dal lavoratore, il montante contributivo, durante tutta la sua vita lavorativa.