Home » DURC aziende in concordato preventivo: chiarimenti Ministero Lavoro

DURC aziende in concordato preventivo: chiarimenti Ministero Lavoro

 L’impresa in difficoltà a causa della crisi economica e ammessa al concordato preventivo può ottenere il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, cosiddetto DURC, a condizione che il piano concordatario sia omologato dal Tribunale e preveda l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale.

Così ha chiarito il Ministero del Lavoro in risposta all’istanza di interpello n. 41/2012 presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Allo scopo di fornire la soluzione al problema posto dall’istante, il Ministero del Lavoro fa riferimento alla disciplina relativa all’istituto del concordato preventivo con proseguimento dell’attività aziendale, in base agli artt. 161 e segg. della Legge Fallimentare, alla luce delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 conv. dalla L. n. 134/2012).

Dalle disposizioni citate si evince che la procedura concorsuale in esame persegue due obiettivi: risanare le imprese che versano in uno stato di crisi “non strutturale” e consentire alle imprese stesse di accordarsi con i creditori su tempi e modalità di pagamento dei debiti sorti prima della presentazione della domanda di concordato, con il presupposto di proseguire nell’attività aziendale, a condizione che il piano concordatario sia convalidato da un professionista ed omologato dal Tribunale competente.

Il Ministero evidenzia che lo scopo della procedura concorsuale è proprio quello di garantire la prosecuzione dell’attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Tale scopo sarebbe disatteso nel caso che le situazioni debitorie sorte prima della procedura stessa avessero un’influenza negativa, in quanto l’impresa sottoposta a concordato preventivo non potrebbe ottenere un Durc senza la chiusura del piano di risanamento.

Senza il DURC, infatti, l’impresa non potrebbe partecipare neppure a gare di appalto, in quanto il Durc è il requisito primario per recuperare liquidità ed uscire dallo stato di crisi. Lo scopo della moratoria è, dunque, quello di consentire alle imprese di continuare a lavorare per il superamento della crisi.Il concordato preventivo, peraltro, consente alle imprese di evitare il fallimento e di trovare un accordo con i creditori sui tempi per il pagamento dei debiti.

Il Ministero del Lavoro ritiene dunque che l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., possa ottenere il rilascio di un Durc se il piano, omologato dal Tribunale, contempla l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale. Tuttavia precisa che la sospensione dei pagamenti che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b) predetto non impedisce il rilascio del Durc, deve necessariamente riferirsi agli obblighi che rientrano nel concordato.

Gli Enti previdenziali potranno attestare inoltre la regolarità contributiva ai sensi dello stesso art. 5, comma 2, lett. b) solo qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria indicata dall’art. 186 bis, comma 2, lett. c) L. F. ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione. Dopo un anno, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l’impresa deve essere “attestata” come irregolare, non avendo soddisfatto i crediti assicurativi.

APPROFONDIMENTI
*URC online: nuove modalità 2013. Aggiornamenti
*Il rilascio del DURC
*Servizio telematico DURC: la nuova procedura Inail dal 2013

Lascia un commento