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Novità su interconnessione a Cliclavoro di Università e altri soggetti autorizzati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato online sulla sua nuova sezione alcune novità in merito alla procedura di interconnessione a Cliclavoro di Università e altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione.

In effetti, con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011 le Università sono diventate a tutti gli effetti soggetti attivi nel mondo del lavoro perché possono svolgere anche la funzione di intermediari fra domanda e offerta.

Secondo le informazioni diffuse dal sito istituzionale si ricorda che per non perdere l’autorizzazione al placement, gli atenei e i consorzi universitari che intendono fare intermediazione e sono  iscritti all’Albo delle Agenzie per il Lavoro  devono pubblicare i curricula di studenti e neolaureati sul proprio sito istituzionale e inviare a Cliclavoro le informazioni utili per il monitoraggio dei fabbisogni professionali e il buon funzionamento del mercato del lavoro.

A tal fine, su Cliclavoro è stata attivata una nuova sezione interamente dedicata a studenti, Atenei e datori di lavoro. All’interno informazioni sullo stage, sull’apprendistato di alta formazione, su come formalizzare un’assunzione; indicazioni su come scrivere un curriculum e come accedere alle professioni più ricercate. Per i datori di lavoro sarà possibile ricercare i curricula dei neolaureati e degli studenti che gli Atenei stanno inviando a Cliclavoro, e per gli studenti cercare tutte le informazioni sugli Atenei.

In base alle indicazioni ministeriali con il decreto 20 settembre 2011 è infatti stato completato il processo di liberalizzazione del collocamento e dei servizi al lavoro avviato con le legge Biagi e Treu.

Si ricorda che “ClicLavoro” è il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

L’articolo 4 del decreto 20 settembre 2011 ricorda che per consentire l’iscrizione dei soggetti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla Sezione III dell’Albo è aggiunta la seguente “Sub-Sezione III.1 – Regimi particolari di intermediazione”. L’iscrizione all’Albo dei soggetti avviene previa presentazione della comunicazione di inizio dell’attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generale per  le politiche dei servizi per il  lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell’allegato n. 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

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