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Ipotesi di reato per il certificato prevenzioni incendi scaduto

 In materia di prevenzione incendi sono state apportate diverse novità in caso di rinnovo tardivo del relativo certificato.

Infatti, ricordiamo che il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è una particolare autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco a specifiche attività a rischio di incendio e risponde alla novità introdotte dallo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi pubblicato il 22 settembre sulla Gazzetta Ufficiale come D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

In particolare, il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

Nella fattispecie, anche su indicazioni dei Vigili del Fuoco, il ritardo nella presentazione del rinnovo del CPI non comportava dirette azioni di accertamento nei confronti della titolarità aziendale.

In realtà, solo recentemente, a seguito delle recenti modifiche ai regolamenti di rilascio e rinnovo del CPI è intervenuta la direzione centrale dei Vigili del Fuoco fornendo, attraverso circolare, alcuni chiarimenti in merito alle nuove procedure di rilascio e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi.

In particolare, la direzione dei Vigili del Fuoco ricorda che il mancato rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi entro la scadenza, possa comportare ipotesi di reato sanzionato con arresto sino ad un anno o ammenda da 258 a 2582 Euro.

Infatti, procedere al suo rinnovo in tempi differenti, secondo l’amministrazione dei Vigili del Fuoco

potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o violazione dell’obbligo

Per la direzione dei Vigili del Fuoco, una volta accertate queste situazioni, il responsabile potrebbe essere sanzionato con i criteri sopra esposti.

Non solo, si ricorda che nella circolare si specifica che qualora al posto del rinnovo tardivo del CPI, si proceda con la richiesta di un nuovo rilascio del CPI attraverso Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), tale SCIA presuppone che l’attività non fosse in esercizio o non più soggetta all’obbligo del Certificato dalla data di scadenza del precedente CPI.

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