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Irregolarità fiscali, ravvedimento operoso con la Remissione in bonis

 Il Decreto Semplificazioni ha introdotto una nuova formula di ravvedimento operoso, battezzata Remissione in bonis, da applicare in caso di ritardo per comunicazioni e adempimenti fiscali.

Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.38/E. La Remissione in bonis, introdotta dall’articolo 2 del Dl 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie), consente, quindi, di riparare a eventuali ritardi di comunicazioni relative a regimi opzionali o alla fruizione di benefici fiscali.

Il nuovo istituto è rivolto alla semplificazione degli adempimenti tributari a carico dei contribuenti e di ridurre gli oneri amministrativi delle imprese, ma solo se l’omissione degli adempimenti stessi non producono effetti negativi per l’Erario.

In mancanza di un adempimento fiscale, può decadere il beneficio o il regime fiscale in vigore, ma la Remissione in bonis consente di regolarizzare anche con ritardo la situazione fiscale purché l’irregolarità non sia stata già constatata dal Fisco e che il contribuente non sia soggetto a ispezioni in corso, verifiche o altri accertamenti a lui noti.

Per il ricorso alla Remissione in bonis è necessario anche che il contribuente abbia i requisiti base per utilizzare regimi fiscali opzionali o per l’accesso ai benefici relativi all’adempimento omesso già prima della sua scadenza originaria.

Pertanto, il contribuente può accedere alla Remissione in bonis presentandola in concomitanza con la prima dichiarazione utile, cioè alla prima in scadenza dopo il termine previsto per la comunicazione o l’adempimento tributario omesso.

Eccezionalmente, la scadenza per la Remissione in bonis è stata fissata al 31 dicembre 2012 per le irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 è ancora possibile presentarne una relativa al periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso, anche se è già scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Si precisa che per la Remissione in bonis è prevista una sanzione minima di 258 euro da versare contestualmente mediante il modello F24.

APPROFONDIMENTI
*Scadenze fiscali 1° ottobre: Unico 2012, Iva e Irap, aggiornamenti

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