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L’assunzione per sostituzione della lavoratrice in maternità

 Il decreto legislativo n. 151/2001 ha modificato l’articolo 10 della legge 53/2000 introducendo un sistema di incentivi di natura contributiva per le aziende con un numero di dipendenti inferiori a 20 unità qualora decidessero l’assunzione, attraverso un contratto a tempo determinato, di lavoratori in congedo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 151/2000.

La norma trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento, così come si prevede all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2001. In presenza di una Agenzia del Lavoro, l’impresa recupera dalla società di lavoro temporaneo le somme corrispondenti allo sgravio da essa ottenuto.

Nel computo del numero dei dipendenti è necessario tenere conto i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti.

I lavoratori a tempo parziale vanno computati “pro – quota” e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente.

Nel calcolo non si devono considerare gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento, i lavoratori assunti provenienti da esperienza socialmente utili o di pubblica utilità, nonché tutti quelli che, a vario titolo, non sono titolari di rapporto di lavoro subordinato.

Il lavoratore sostituito può essere sostituito anche da due lavoratori con contratto a tempo parziale, questo lo precisa il nostro istituto di riferimento previdenziale, ovvero l’INPS, attraverso il messaggio n. 28/2001, nella parte dove si afferma che lo sgravio è riconosciuto a condizione che la somma d’orario risulti pari a quella del sostituito.

Ricordiamo che l’incentivo consiste in uno sgravio contributivo pari al 50% e per un massimo di 12 mesi ed è riconosciuti anche se esiste un accavallamento delle prestazioni tra il lavoratore uscente e quello entrante finalizzato allo scambio del lavoro e agli adattamenti conseguenti.

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