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Inps, le modifiche introdotte al Testo Unico maternità e paternità

L’Inps, con la circolare n. 139 dello scorso 27 ottobre 2011, ha reso noto le modifiche introdotte al Testo unico maternità e paternità secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. In effetti, il citato decreto stabilisce modifiche agli articoli 16 e 45 del Testo Unico per la tutela e sostegno della maternità e della paternità, ossia il decreto legislativo 151/2011.

In particolare, le modifiche introdotte si riferiscono alla disciplina del congedo di maternità in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum (art. 16 Testo unico) in riferimento all’articolo 2 del decreto legislativo n. 119/2011 e dei riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione e affidamento (art. 45 Testo unico), articolo 8 del decreto legislativo n. 119/2011.

In particolare, l’articolo 8 del decreto dispone che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia anziché entro un anno di vita del bambino.

In realtà, per essere precisi, la circolare dell’Inps interviene da un punto di vista formale perché, su quello sostanziale, i riposi, così come stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 9 aprile 2003, sono fruibili dai genitori adottivi/affidatari entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore.

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 45 del Testo Unico nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di vita del bambino anziché entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

Viceversa, il disposto dell’articolo 2 del decreto 119/2011, ha aggiunto all’art. 16 del vigente Testo Unico il comma 1 bis, dove si introduce la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum.

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