Le nuove prestazioni sociali concesse dai Comuni per l’anno 2013

 L’INPS, attraverso la sua circolare n. 34 del 28 febbraio 2013, rende noto i nuovi importi delle prestazioni sociali concesse dai Comuni ed i relativi requisiti economici, rivalutati in base all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Rientrano in questo contesto l’assegno per il nucleo familiare e l’assegno mensile di maternità.

In arrivo la rivalutazione degli assegni di maternità e nucleo familiare

 Il Governo, attraverso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013, la rivalutazione, per l’anno 2013, della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero l’assegno per il nucleo familiare numeroso, e dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 relativo all’assegno di maternità.

L’assunzione per sostituzione della lavoratrice in maternità

 Il decreto legislativo n. 151/2001 ha modificato l’articolo 10 della legge 53/2000 introducendo un sistema di incentivi di natura contributiva per le aziende con un numero di dipendenti inferiori a 20 unità qualora decidessero l’assunzione, attraverso un contratto a tempo determinato, di lavoratori in congedo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 151/2000.

La tutela della gravidanza nel comparto alberghi ed esercizi pubblici

 Il tema della salute nei luoghi di lavoro è, di certo, di enorme importanza visto che il Legislatore ha provveduto a disciplinare tutta la materia.

Infatti, ricordiamo che spetta al datore di lavoro valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.

L’assegno familiare Inps per gli iscritti alla Gestione Separata

 L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della possibilità di usufruire dell’assegno familiare per gli iscritti alla Gestione Separata.

Infatti, il nostro ente previdenziale, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha confermato che per gli iscritti alla Gestione Separata e in presenza di alcuni requisiti aggiuntivi quali la loro mancata iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria o che non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.

Rivalutato l’assegno di maternità

 Si è deciso per l’anno corrente di aggiornare l’importo dell’assegno di maternità rilasciato dallo Stato italiano portandolo così, per il 2012, ad un importo di poco inferiore ai 2mila euro.  L’assegno, lo ricordiamo, spetta alle lavoratrici precarie e discontinue che diventano madri nel corso dell’anno corrente ed è vincolato al rispetto di determinate condizioni.

L’allattamento anche per papà

 Gli orientamenti dell’Inps, e in precedenza anche quelli dell’Inpdap, sono stati modificati per consentire anche l’estensione al padre lavoratore i permessi per l’allattamento anche quando la madre non ne ha diritto in quanto non svolga una normale attività retribuita perché, magari, svolga l’attività di casalinga.

I nuovi livelli di reddito per gli assegni familiari 2012

 Interessanti novità in fatto di assegni per il nucleo familiare; infatti, il nostro Istituto previdenziale, recependo le norme in materia, ha deciso di adeguare gli importi.

L’Inps ha comunicato i nuovi livelli di reddito per usufruire degli assegni familiari; in effetti, il nostro Istituto previdenziale, a decorrere dal 1 luglio 2012, ha rivalutato i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il  nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2010 e l’anno 2011: secondo le valutazioni Istat la misura della rivalutazione è stata stimata al 2,7%.

Assegno di maternità dello Stato, chi può richiederlo

 Abbiamo già parlato dell’assegno di maternità dei Comuni e dell’assegno di maternità dello Stato, entrambi rivolti a tutelare la donna in gravidanza e nel periodo post partum.

Oggi chiariamo un altro aspetto del tema: chi ha diritto all’assegno di maternità dello Stato? Ovvero chi può richiederlo? Precisiamo allora che hanno diritto all’assegno di maternità dello Stato le cittadine italiane e comunitarie che risiedono in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato o affidato nell’anagrafica della famiglia di chi lo richiede.

Anche le cittadine non comunitarie residenti in Italia possono richiedere *l’assegno di maternità dello Stato, sempre al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato o affidato nella famiglia anagrafica del richiedente. Ma c’è una condizione: la cittadina extracomunitaria deve avere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Novità sull’interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la lettera circolare prot. n. 32/7247/14.01.05.01 del 29 marzo 2012, con la quale intende fornire istruzioni operative in merito alla competenza per l’emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nel caso di “gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”. La circolare intende rispondere alla modifica introdotta all’articolo 17 del decreto legislativo 151/2001 da parte dell’articolo 15 del Decreto Legge n. 5/2012, il cosiddetto decreto sulle semplificazioni, che ha assegnato alle Aziende Sanitarie Locali la relativa competenza (togliendola alle Direzioni Territoriali del Lavoro) a far data dal 1° aprile 2012.

Così come pone in evidenza il Ministero, la modifica legislativa prevede che le Aziende sanitarie Locali autorizzino l’astensione dal lavoro “con le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, cosa che non è, allo stato attuale, ancora avvenuta.