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Il lavoratore dipendente e il ruolo di consigliere

Il lavoratore dipendente che ricopre determinate cariche pubbliche, per tutta la durata del mandato, può fruire di permessi retribuiti, oltre, a richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita della durata pari al mandato stesso.

Il dipendente che riveste una carica pubblica non può essere soggetto a trasferimento senza il suo consenso.

Il lavoratore dipendente, in base all’incarico che ricopre in consiglio comunale, da semplice consigliere a presidente, ha diritto a differenti permessi.

In sintesi, in relazione alla carica svolta, i lavoratori possono utilizzare permessi retribuiti dal datore di lavoro con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro trenta giorni dalla richiesta.

Non solo, anche i lavoratori chiamati a svolgere il ruolo di consiglieri di parità possono usufruire di permessi retribuiti.

Il consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto ad un permesso retribuito di cinquanta ore lavorative mensili medie, mentre il consigliere ed i consiglieri provinciali di parità possono utilizzare un permesso retribuito di trenta ore lavorative mensili medie.

Il datore di lavoro corrisponde la retribuzione nei giorni di assenza ed ha diritto ad ottenerne il rimborso dall’ente regionale o provinciale di propria competenza.

I permessi sono retribuiti a condizione che l’assenza dal servizio sia giustificata dall’esercizio delle loro funzioni e che il datore di lavoro ne sia informato per iscritto almeno un giorno prima.

La materia è regolata dal decreto n. 267/2000.

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni e dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.

Nel caso in cui il consiglio si svole in orario serale, i dipendenti hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo, ma nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

Il decreto n. 267/2000 prevede per i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per altre 24 ore lavorative al mese.

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