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Lavoratori extracomunitari, il permesso di soggiorno “umanitario”

 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri in cui vengono definite le disposizioni riguardanti il permesso di soggiorno temporaneo rilasciato ai cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa nel periodo temporale dal 1° gennaio alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

Il permesso di soggiorno di tipo umanitario ha una durata di sei mesi, è rilasciato gratuitamente e la consegna avviene presso le questure con procedura d’urgenza. Questo particolare permesso consente tre mesi di libera circolazione nei Paesi dell’area Schengen.

Secondo le disposizioni, i cittadini stranieri che abbiano con sé un documento di identità rilasciato dalla Questura possono chiederne la conversione entro la scadenza, per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per famiglia o per studio.

Il Ministero ricorda che il permesso di soggiorno per motivi umanitario non impedisce la presentazione, da parte del cittadino straniero, dell’istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, nel momento in cui non sussistesse la presente situazione di emergenza.

Questo permesso, lo ricordiamo, non può essere rilasciato qualora l’interessato, pur appartenendo ad uno del Paesi del Nord Africa, sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio o successivamente alla data del presente decreto o appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1988 n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982 n. 646.

Non solo, lo straniero non deve essere destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace notificato prima del 1° gennaio 2011.

Il cittadino straniero non deve nemmeno essere stato denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti che sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per i reati di cui agli articoli 13 e del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni.

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