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In arrivo il contributo per i lavori socialmente utili

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso una nota diffusa dal sito istituzionale, comunica che, ai fini dell’erogazione del contributo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è stato approntato il nuovo modello di domanda: cambia la domanda ma non l’erogazione del beneficio.

Infatti, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, già ammessi al finanziamento ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii., per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, possono presentare domanda per l’erogazione del relativo contributo annuale – entro il 30 settembre – utilizzando il nuovo modello reperibile alla sezione dedicata del Ministero del Lavoro.

Ricordiamo che i lavori socialmente utili sono stati introdotti per sostenere persone disoccupate e prive di trattamento previdenziale. Questi benefici si dividono in lavori di pubblica utilità, ovvero mirati alla creazione di occupazione in nuovi bacini d’impiego, e lavori socialmente utili, ossia quelli mirati alla qualificazione professionale in settori innovativi e alla realizzazione di progetti con carattere straordinario.

I progetti possono essere promossi dalla pubblica amministrazione, Enti pubblici economici, Società a prevalente partecipazione pubblica e Cooperative sociali.

Come più volte ribadito dall’INPS, un lavoro socialmente utile non comporta in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dalle liste di mobilità.

Non solo, per lo svolgimento di questi lavoro possono essere utilizzati lavoratori in cerca di prima occupazione, disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento e iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l’indennità.

Esistono, poi, precisi obblighi in carico ad ogni lavoratore. Infatti, le disposizioni prevedono che ogni lavoratore deve impegnarsi per almeno 20 ore di lavoro settimanali con un limite massimo giornaliere pari a otto ore e il sussidio spetta per un periodo massimo di 12 mesi per ciascun progetto.

Il lavoratore, infine, durante lo svolgimento di questi lavori non perdono gli assegni per il nucleo familiare.

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