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Lavoro intermittente, equiparabilità della figura di “addetto alle vendite”

 La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro risponde ad una richiesta presentata da Confindustria in merito all’interpretazione del decreto 23 ottobre 2004 dello stesso ministero che rinvia al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 relativamente alle figure per le quali risulti ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva.

In sostanza, Confindustria chiede se possa farsi rientrare nella figura del “commesso di negozio”, prevista dal citato Regio Decreto, quella di “addetto alle vendite”.

Nella sua risposta il Ministero del lavoro precisa che il “commesso di negozio”, è un lavoratore dipendente adibito a realizzare la finalità del negozio medesimo, ovvero la vendita dei prodotti, il che implica una serie di mansioni che possono variare a seconda del tipo e delle dimensioni del negozio, del reparto in cui opera oltre che dal contratto individuale e collettivo di riferimento.

Per il Ministero l’addetto alle vendite è un lavoratore dipendente assegnato espressamente alle mansioni della vendita finalizzato nell’assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli all’acquisto, anche attraverso una consulenza sui prodotti provvedendo, in alcuni casi, anche alla sistemazione degli scaffali e alla verifica delle giacenze.

Per la Direzione generale per l’Attività Ispettiva può esistere una equiparabilità della figura di addetto alle vendite a quella più generica di commesso di negozio, pur nell’ambito della varietà dei contesti in cui la prima potrebbe operare e delle mansioni assegnate a completamento della vendita.

A questo scopo, la tipologia di contratto di lavoro intermittente appare configurabile  anche nei confronti dell’addetto alle vendite, in quanto  rientrante nel più ampio “genus” di commesso di negozio quale figura declinata nel R.D. n. 2657/1923.

Ricordiamo che la figura di lavoro intermittente è stata introdotta in attuazione dell’articolo 4 della legge 14 febbraio 2003 n. 30, in materia di occupazione e mercato del lavoro in ragione della intermittenza o discontinuità della prestazione lavorativa. Questa particolare tipologia contrattuale si presenta in una duplice versione, con o senza l’obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda della scelta del lavoratore di vincolarsi o meno all’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

A questo particolare rapporto di lavoro si applica, nel limite del possibile, la normativa prevista per il rapporto di lavoro subordinato, ma limitatamente ai periodi in cui il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la prestazione lavorativa oggetto del contratto.

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