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Ministero del lavoro, chiarimenti sul riposo settimanale

Interessante risposta da parte della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante interpello n. 26 del 27 giugno 2011, in merito alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2003 chiesto dall’associazione dei datori di lavoro, ovvero Confindustria.

Il decreto in esame fissa alcuni criteri di base; in effetti, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.

Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione particolare.

Il quesito di Confindustria intendeva fare luce sulla possibilità di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, ogni qualvolta specifiche esigenze dell’azienda di carattere tecnico – organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sostiene che

nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma 1 del citato articolo 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni

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