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Ministero del lavoro e la delega nella conciliazione monocratica

A seguito della richiesta di alcuni chiarimenti da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare prot. 25/II/0012086 del 11 luglio 2011, con la quale chiarisce le modalità di delega per la partecipazione alla conciliazione monocratica.

Ricordiamo che, in base al dettato dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 124/2004, è prevista l’intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

Non solo, le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato e in caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile tanto che il verbale è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata (articolo 38 Legge 183/2010).

Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.

Allo stesso modo, la procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l’ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa. In questo caso, una volta acquisito il consenso delle parti interessate, l’ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell’attivazione della procedura.

In sostanza, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rileva che, a differenza dalla conciliazione ordinaria (che per inciso è espressamente prevista dall’articolo 410 del codice di procedura civile), per la conciliazione monocratica (articolo 11 del decreto legislativo n. 124/2004) si ritiene sufficiente la presentazione di una delega a conciliare sottoscritta dalla parte, unitamente a copia del documento di identità, ovvero l’autentica rilasciata dall’addetto del comune o dall’avvocato che rappresenta ed assiste il proprio cliente.

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