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Lavoro usurante, le mansioni notturne e la linea catena

Il disposto contenuto nella legge 247/2007 insieme al decreto 66/2003 precisano che rientrano nella categoria dei lavoratori notturni quei lavoratori che possano far valere, nell’arco temporale di riferimento, una permanenza minima.

A questo proposito, secondo le disposizioni legislative, è lavoratore notturno chi svolge la sua attività lavorativa per un minimo di 80 giorni lavorativi annui, il limite che deve essere riproporzionato per i contratti a tempo parziale. Non solo, il legislatore definisce come periodo notturno un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La legge 247/2007 chiarisce, da un punto di vista normativo, anche il significato della linea catena, ovvero i lavoratori che, all’interno di un processo produttivo in serie – contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni – svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.Infine, rientrano tra le mansioni usuranti quelle di conducente, autisti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone, legge 247/2007.

L’articolo 1 del Collegato lavoro, legge 183/2010, consente, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la  generalità dei lavoratori dipendenti secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247.

Restano ferme le modalità procedurali per l’emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247.

Ricordiamo che l’articolo 1 del Collegato lavoro delega il governo ad una revisione dell’attuale disciplina entro tre mesi dalla entrata in vigore del Collegato;in effetti, lo scorso 28 gennaio ha emanato un decreto bozza dove si danno delle indicazioni di massima.