Approvata la legge di Stabilità 2012

Nella seduta dello scorso 12 novembre la Camera ha approvato, in via definitiva, la legge di stabilità relativa all’anno 2012. Il legislatore ha voluto inserire alcune disposizioni di ordinamentale e volte a sostenere la crescita, in attuazione delle misure prospettate dal Governo con le istituzioni europee.

Nella legge di Stabilità sono state inseriti diversi interventi orientati al contenimento delle spese e all’acquisizione di future entrate incidendo su vari aspetti. In particolare, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire una età minima per la pensione di vecchiaia pari almeno a 67 anni a decorrere dal 2026 e nelle disposizioni in materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico si prevede il conferimento di beni immobili di proprietà dello Stato a fondi comuni di investimento immobiliare o a società dei gestione finalizzate alla riduzione del debito pubblico.

Riscatto laurea: fan page Inps su Facebook

 L’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, sbarca ufficialmente sul social network Facebook, e lo fa attraverso l’apertura di una pagina tematica su un argomento che riguarda i giovani, quello relativo al riscatto della laurea. A darne notizia nella giornata di ieri, martedì 24 maggio 2011, è stato proprio l’Inps nel sottolineare come il nuovo canale aperto miri ad un rafforzamento della condivisione della conoscenza e chiaramente anche a raggiungere l’universo Facebook composto in prevalenza da giovani. Al riguardo l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha ricordato come rispetto al passato oggi il riscatto della laurea sia più semplice visto che viene data la possibilità di farlo anche a chi non ha ancora trovato un’occupazione. E con la disoccupazione giovanile al 30% circa in Italia di sicuro sono tanti i laureati che si trovano in questa condizione.

Riforma apprendistato, via libera dal governo

Il consiglio dei ministri ha deciso di approvare, nella seduta del 5 maggio 2011, lo schema di decreto legislativo in materia di apprendistato.

Questo decreto risponde alla legge delega in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita, legge n. 247 del 2007, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.

La pensione per i lavoratori usuranti, le sanzioni applicabili

 Proprio in questi giorni è in discussione una proposta del governo in materia di lavoro usurante che attinge all’attuale normativa ma mai fino in fondo realmente recepita.

Secondo gli attuali riferimenti, al momento del pensionamento è necessario che il lavoratore dimostri di aver svolto, secondo i criteri indicati dall’art. 1 legge n. 247/2007, nel periodo transitorio (che verrà definito con i previsti decreti legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa o a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Il beneficio pensionistico consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità, con un minimo inderogabile di 57 anni e un’anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni. La norma non è operativa in quanto necessita dell’attuazione tramite previsti decreti legislativi.

Collocamento obbligatorio, alcune novità in arrivo

 In materia di collocamento obbligatorio sono intervenuti recenti disposizioni che hanno modificato alcuni aspetti.

In particolare, per il settore trasporti il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 15 gennaio del 2010, ha risposto ad un quesito, posto da Confindustria e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 68/1999.

Il Ministero ha precisato che le aziende che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti ( e, come tali, sono iscritte nel registro delle imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio ) e che operano con mezzi propri, possono essere inquadrati nel settore del trasporto terrestre usufruendo, così, di una parziale esenzione dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

La pensione di anzianità per il fondo volo

Per effetto dell’emanazione di una serie dei decreti di armonizzazione le norme che regolano il pensionamento degli aderenti al Fondo volo sono state allineate a quelle applicate dall’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Per questa ragione per il Fondo volo si applicano, in merito alla pensione di anzianità, le stesse regole e il sistema delle quote in vigore per i lavoratori iscritti all’AGO, a meno di qualche caso particolare, ovvero si consegue con le stesse norme della pensione obbligatoria dei lavoratori dipendenti in base alla legge n. 243/2004 e alle innovazioni della legge n. 247/2007.

Inps, novità per il fondo volo e piloti marittimi

In arrivo alcune novità in materia di decorrenza della pensione dei piloti iscritti al Fondo Volo e per i piloti di porto marittimo.

Si ricorda che il fondo volo è stato istituito dalla  legge n. 859 del 13 luglio 1965 e successivamente il decreto n. 164 del 24 aprile 1997 ha ridefinito le norme in materia di pensioni, arrotondamenti, invalidità, contributi figurativi e ricongiunzioni (si veda proposito la circolare n. 246 del 28 novembre 1997).

Agli iscritti al fondo Volo si applica la nuova riforma del sistema previdenziale, la legge n. 243 del 23 agosto 2004, e le innovazioni della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato pone in evidenza alcune questioni legate al titolo abilitante per queste particolari categorie di lavoratori.

Inps, sgravi contributivi sui premi di risultato anno 2009

L’Inps, con messaggio n. 4792 del 25 febbraio 2011, ha comunicato agli aventi diritto che procederà ad una redistribuzione di ciò che resta dei 650 milioni di euro stanziati dalla Legge n. 247/2007.

Si ricorda che, in attuazione della previsione contenuta nella legge n. 247/2007 in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, il decreto del 17 dicembre 2009 ha disciplinato l’incentivo relativamente all’anno 2009, individuando come limite entro il quale è possibile richiedere il beneficio il valore del 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati (circolare n. 39 del 18 marzo 2010).

Per questa ragione i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l’anno 2009 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%), in sede di conguaglio contributivo, secondo le modalità descritte dal messaggio n. 4792/2011.

Come precisa il maggiore istituto previdenziale italiano, la percentuale aggiuntiva potrà essere fruita nella sua interezza (0,25%) esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50%), ovvero lo abbia superato.

Lavoro usurante, le mansioni notturne e la linea catena

Il disposto contenuto nella legge 247/2007 insieme al decreto 66/2003 precisano che rientrano nella categoria dei lavoratori notturni quei lavoratori che possano far valere, nell’arco temporale di riferimento, una permanenza minima.

A questo proposito, secondo le disposizioni legislative, è lavoratore notturno chi svolge la sua attività lavorativa per un minimo di 80 giorni lavorativi annui, il limite che deve essere riproporzionato per i contratti a tempo parziale. Non solo, il legislatore definisce come periodo notturno un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La legge 247/2007 chiarisce, da un punto di vista normativo, anche il significato della linea catena, ovvero i lavoratori che, all’interno di un processo produttivo in serie – contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni – svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

L’attuale normativa sulle mansioni particolarmente usuranti

Proprio in questo periodo è all’ordine del giorno un decreto proposto dal governo che intende fare finalmente chiarezza, oltre a definire regole certe, sull’annosa questione del lavoro usurante e delle regole previdenziali associate.

A questo proposito possiamo ricordare che, in base alla legge n. 247 del 2007, esistono diversi profili di lavoro definito come usurante, decreto 19 maggio 1999. In effetti, si parte dalla figura della mansione particolarmente usurante fino a quella del dipendente notturno, dal lavoratore impiegato nella linea cosiddetta catena per arrivare ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Secondo l’attuale normativa, ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile e finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale devono individuare le mansioni e determinare le aliquote contributive secondo diverse considerazioni, ovvero l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile, della prevalenza della mansione usurante, la mancanza di possibilità di prevenzione, della loro compatibilità fisicopsichica in funzione dell’età, l’elevata frequenza degli infortuni, l’età media della pensione di invalidità, il profilo ergonomico e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

Inps, per i co.co.co contributi fermi

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato ha comunicato, attraverso la circolare n. 30 del 9 febbraio 2011, le nuove aliquote contributive, quelle di computo e il massimale e il minimale in vigore per gli iscritti alla gestione separata relative al 2011.

Il comma 39 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 – meglio conosciuta come legge di stabilità finanziaria 2011 – ha eliminato le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007 n. 247: per il 2011 l’aliquota contributiva di finanziamento non sarà elevata nella misura di 0,09%.

L’Inps ricorda che, così come previsto anche negli anni precedenti, gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale dovranno contribuore con un’ulteriore aliquota contributiva.

Inps, nuovi trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

L’Inps, attraverso la circolare n, 24 del 4 febbraio 2011, fissa i nuovi riferimenti economici, in vigore dal 1 gennaio dell’anno in corso, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.

I dati forniti dall’Inps si riferiscono al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento.

Nella stessa circolare l’Istituto diffonde anche la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Il testo legislativo di riferimento, legge n. 247/2007, prevede che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, gli aumenti sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

La nuova pensione di vecchiaia dal 2011

Il correttivo alla manovra finanziaria del 2010 ha modificato la precedente normativa sulle cosiddette finestre di uscita, in modo particolare per la pensione di vecchiaia.

In effetti, la  nuova norma ha voluto modificare sostanzialmente le quattro finestre fino ad allora in vigore che erano state introdotte per il segmento AGO, ovvero sull’Assicurazione Generale Obbligatoria, dalla riforma Prodi, legge 247/2007.

Ricordiamo che le quattro finestre sono entrate a regime dal 1 gennaio del 2008 con cadenza 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre.

Dal primo gennaio 2011, però, si cambia radicalmente. Da quella data tutti lavoratori dipendenti, settore privato e pubblico, potranno acquisire il diritto ad essere collocati a riposo, assicurazione ordinaria, al compimento dell’età di 65 anni se uomini e 60 per le donne del settore privato.

Al posto delle quattro finestre i lavoratori potranno andare in pensione 12 mesi dopo aver maturato i requisiti.

Pensioni 2011, in arrivo le nuove quote

Dal 31 maggio del 2010 sono state modificate le regole per l’accesso all’assegno pensionistico con l’entrata in vigore del decreto n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122.

È opportuno sempre ricordare che tutte le indicazioni presenti in materia di finestre di accesso non riguardano tutti coloro che hanno maturato il diritto alla pensione, di vecchiaia o di anzianità o derivante dalla totalizzazione, entro la fatidica data del 31 dicembre del 2010.

In effetti, in questo caso si continuerà ad applicarsi le precedenti norme.

La pensione di anzianità nel nostro sistema previdenziale dell’assicurazione generale obbligatoria, AGO, si consegue secondo i requisiti introdotti, a suo tempo, dalla legge n. 247/2007, la riforma Prodi.