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Il licenziamento del lavoratore tossicodipendente

Questo è un tema particolare perché coinvolge la sfera privata di ogni persona.

Il lavoratore tossicodipendente a tempo indeterminato, il cui stato di tossicodipendenza sia accertato dall’ASL,  ha diritto alla sospensione non retribuita della prestazione lavorativa (aspettativa) al fine di partecipare a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Asl o di altre strutture terapeutico riabilitative e socioassistenziali così come stabilisce il DPR 1990/309.

La giurisprudenza ha da sempre affermato che la semplice dipendenza da sostanze stupefacenti non è di per sé una condizione sufficiente a legittimare il recesso dal contratto di lavoro ovvero il suo licenziamento.

Infatti, in base alla sentenza della Corte di Cassazione del 26 maggio 2001 n. 7192 e TAR del Lazio con sentenza n. 1573 del 2 marzo 2005, occorre accertare di volta in volta la condotta del dipendente e verificare se questa infrange definitivamente il rapporto fiduciario che si è instaurato con il proprio datore di lavoro.

In effetti, un dipendente non può essere licenziato per un unico atto di assunzione di sostanze stupefacenti pertanto un provvedimento di questo tipo si discosta dal principio di proporzionalità che deve necessariamente sussistere tra il comportamento valutabile disciplinarmente e la sanzione inflitta.

La conservazione del posto di lavoro dura per l’intero periodo del trattamento riabilitativo, ma in ogni caso per un massimo di tre anni.

Al termine di questo periodo torna ad applicarsi il regime normale del contratto di scambio.

È importante notare che i contratti e gli accordi collettivi possono dettare regole di dettaglio per la concessione dell’aspettativa che, in ogni caso, sempre fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli per il lavoratore, non dà diritto né alla retribuzione né all’accredito della contribuzione previdenziale

I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

In questo caso è necessario esibire la certificazione del servizio pubblico e il periodo di assenza del familiare deve coincidere con quello del tossicodipendente (Min. lav. circ. 6.12.1991n. 164 e DPR 9.10.1990, n. 309).

La legge prevede che, per sostituire il lavoratore collocato in aspettativa, il datore di lavoro può ricorrere all’assunzione di personale a tempo determinato, legge 18 aprile 1962 n. 230.

Nell’ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

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