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Flexsecurity, il nuovo contratto di lavoro

 Sul quotidiano Europa l’autorevole esperto in diritto sul lavoro, Tiziano Treu, ha ribadito una preoccupazione su un tema che è diventato attuale, ossia che la proposta di flessibilità avanzata da Pietro Ichino, la Flexsecurity, non si areni alla fine come una classica soluzione all’italiana.

Approfittiamo per ribadire alcuni concetti che sono legati alla Flexsecurity. In questo nuovo schema è prestatore di lavoro dipendente qualsiasi lavoratore subordinato, nonché il lavoratore autonomo che presti la propria attività per l’impresa in modo continuativo, traendone più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che ricorra alternativamente o una retribuzione annua lorda annua del collaboratore autonomo superi i 40.000 euro o che il collaboratore autonomo sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall’azienda.

In questo nuovo meccanismo il contratto di lavoro dipendente è sempre stipulato a tempo indeterminato, salvi i casi seguenti, nei quali è ammessa l’assunzione a termine.

In questo caso si tratta di lavori stagionali, come definiti dal decreto ministeriale vigente in materia o quando esiste la necessità di sostituire un altro lavoratore il cui rapporto sia per qualsiasi motivo temporaneamente sospeso.

Non sono nemmeno inquadrabili i lavoratori assunti in funzione di fiere, mercati, manifestazioni commerciali a carattere temporaneo, o altre esigenze a carattere meramente occasionale o straordinario e nel caso di prima assunzione e negli altri casi previsti da un contratto collettivo applicabile nell’unità produttiva.

La proposta prevede anche la l’obbligo, qualora al lavoratore assunto a termine il cui rapporto di lavoro alla scadenza del termine non venga convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una indennità di licenziamento dovuta al lavoratore in caso di licenziamento per motivo economico od organizzativo.

Il recesso dell’impresa deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta e il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi e alla sua scadenza il datore di lavoro o committente può legittimamente recedere dal rapporto di lavoro per una mancanza grave del lavoratore, mediante licenziamento disciplinare in tronco o con il preavviso previsto dal contratto collettivo o individuale o per motivi economici, tecnici od organizzativi.

Nella Flexsecurity rimane ancora tutelato il licenziamento illegittimo per violazione di un divieto di discriminazione: in questo caso il giudice dispone la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno, anche se il lavoratore può esercitare la facoltà di recesso con un appropriato indennizzo.

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