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Il punto sulle maggiorazioni sociali

Con la legge finanziaria n. 448 del 23 dicembre del 2001 sono stati previsti aumenti dell’importo delle maggiorazioni sociali delle pensioni, delle pensioni sociali, delle prestazioni pensionistiche a carico di qualsiasi fondo previdenziale, degli assegni sociali, di pensione e assegni di invalidità civile, ciechi e sordomuti con preventiva verifica di tipo reddituale da parte dell’istituto previdenziale privato, ovvero l’Inps.

Si ricorda che l’aumento viene erogato automaticamente dall’Inps al pensionato che già percepisce la vecchia maggiorazione sociale.

Tutti i redditi, ai fini della verifica reddituale, di qualsiasi natura sono da considerarsi influenti per la concessione della maggiorazione sociale.

In effetti, dal calcolo ai fini della concessione non si devono considerare i redditi da pensione di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’indennità per ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per sordomuti, l’indennizzo previsto per i soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni, il rimborso forfetario di 154,94 euro dall’anno 2001 in poi, così come previsto dal collegato fiscale.

Non solo, risultano anche ininfluenti i vari sussidi economici erogati senza carattere di continuità dai comuni e altri enti agli anziani, gli assegni al nucleo familiare e la casa di abitazione.

Per l’anno 2010 i limiti di reddito da non superare per i soggetti ultrasettantenti per percepire la maggiorazione della pensione sociale è, per il pensionato non coniugato, di 7.766,33 euro, mentre per il pensionato coniugato occorre considerare due differenti tipologie: pensionato conoigato con reddito proprio di 7.766,33 euro e con reddito cumulato di 13.196,22 euro per dare luogo ad una maggiorazione di 258,26 euro.

Ricordiamo che la finanziaria ha introdotto dal primo gennaio 2001 la maggiorazione sociale in favore dei titolari di assegno sociale diversificando l’importo per fasce di reddito:

età       pensionato non coniugato         pensionato coniugato    importo spettante

<70      5.517,85                                 11.510,46                   12,92

>70      7.766,33                                 13.116,22                   185,88

Nell’ultimo caso si ricorda che dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del 65 anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.

La maggiorazione sociale su pensione o assegno per invalidi civili e sordomuti è determinata in relazione all’età anagrafica:

età                   pensionato non coniugato    pensionato coniugato    importo spettante

fino a 65          5.484,84                                 11.476,79                   10,33

inabili > 60       7.766,33                                 13.116,22                   340,74

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