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Il Milleproroghe e gli incentivi fiscale dei lavoratori che rientrano in Italia

 All’articolo 29, comma 16 quinquies della legge n. 14/2012 che ha convertito il decreto legge milleproroghe n.216/2011, si stabilisce che le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 1 e 2 della legge n.238/2010  possono essere riconosciuti non già sino al  periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ma sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. In sostanza, vengono così prorogate le agevolazioni previste per i lavoratori che decidano di rientrare in Patria.

Secondo quanto stabilisce la disposizione, questi benefici fiscali spettano ai cittadini dell’Unione europea che, non già alla data del 20 gennaio 2009, bensì a partire dalla data del 20 gennaio 2009  siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge già in precedenza citata.

I soggetti destinatari del provvedimento sono così i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969,  in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene  residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli  ultimi ventiquattro mesi o  più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di  impresa o di lavoro autonomo  in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchè la propria residenza,  in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

Per gli effetti del beneficio, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone  fisiche in misura  ridotta,  secondo  le seguenti percentuali

  • 20 per cento, per le lavoratrici;
  • 30 per cento, per i lavoratori.

I benefici sono riconosciuti  nel  rispetto  dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli  87  e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).

La fruizione dei benefici è incompatibile  con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall’articolo  17 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279,  della  legge 27 di cembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Sono esclusi dai benefici i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo  indeterminato con pubbliche amministrazioni o  con  imprese  di  diritto  italiano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria  attività lavorativa. Il beneficio attribuito ai  lavoratori  dipendenti,  su  specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali.

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