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Per Confprofessioni in arrivo l’accordo quadro sulla detassazione

A breve saremo tutti chiamati a al nostro solito adempimento in materia fiscale; in effetti, già in questi giorni diversi datori di lavoro hanno cgià comunicato ai propri dipendenti la loro posizione in merito all’assistenza fiscale, ossia consegna e assistenza per la compilazione del modello 730. La scorsa settimana la Confprofessioni, per la precisione lo scorso 18 gennaio 2012, ha siglato un accordo quadro in materia di detassazione con le seguenti sigle sindacali: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

L’accordo costituisce un modello utile per l’attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia fiscale di “imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività” e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

L’accordo è stato siglato in attuazione all’articolo 26 del decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Infatti, l’articolo 33, comma 12 e seguenti, della legge 183 del 12 novembre 2011 ha prorogato per il periodo dal 1 gennaio al 21 dicembre 2012 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 27 maggio 2008 n. 93 e convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122.

Ricordiamo che le parti sociali firmatarie dell’accordo avevano già dato attuazione alle misure previste sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 per il periodo di imposta 2011.

L’accordo precisa che le aziende e studi professionali applicheranno le agevolazioni previste così come disciplinati nel contratto collettivo di lavoro nazionale applicato, ovvero sul trattamento economico per il lavoro supplementare e le somme riconducibili alle clausole elastiche e flessibili, straordinario, notturno, festivo e domenicale nochè i premi di produttività.

Ricordiamo, comunque, che le somme erogate dall’anno 2012 devono rispettare, ad ogni modo, le condizioni previste dalla normativa applicabile insieme alla indicazioni ministeriali e alle solite indicazioni dell’Agenzia delle Entrate: l’accordo firmato dalle parti sociali ingloba uno schema di accordo regionale che però deve essere siglato in ogni singolo territorio.

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