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Dal Ministero nuovi chiarimenti sull’emersione dei lavoratori irregolari

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto una FAQ e i dati relativi alle domande pervenute da parte dei soggetti interessati sulla nuova iniziativa del Governo Monti a proposito della procedura di emersione in corso.

Tra le domande poste dagli interessati ci sono alcune richieste di chiarimento sulla documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale, a questo proposito, come documenti utili ai fini della prova da fornire, esiste la possibilità di presentare il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, la documentazione proveniente dalle forze di polizia, il provvedimento di espulsione, la certificazione medica proveniente da struttura pubblica, il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore.

Non solo, il Ministero precisa che la  domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011: il lavoratore dovrà esibire, quando verrà convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione, tutta la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011 (come abbiamo riportato sopra).

La procedura di emersione non può essere, ad ogni modo, avviata nei confronti di lavoratori stranieri che risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza del decreto legislativo n. 286/1998 o per motivi di prevenzione del terrorismo, così come prevede il decreto legge 144/2005.

Non solo, non possono nemmeno presentare la domanda quelli che risultano segnalati come non ammissibili in Italia perché, a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen.

Per valutare il grado di pericolosità dello straniero, il Ministero, precisa, che occorre considerare le eventuali condanne, con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.

Infine, così come lo stesso Ministero precisa, l’eventuale emersione non può essere richiesta anche dagli stranieri che risultano condannati per uno dei reati per i quali il codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in fragranza.

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