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Regolarizzare la badante extracomunitaria

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che una persona anziana , al fine di regolarizzare la propria badante, non deve certificare il possesso di un reddito. In effetti, il Ministero ricorda che occorre esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza.

Questo vuol dire che il datore di lavoro deve già essere in possesso della certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la limitazione dell’autosufficienza.

Non solo, secondo le indicazioni fornite dal ministero la domanda per regolarizzare un lavoratore straniero deve essere presentata sfruttando i canali telematici; in particolare, la domanda deve essere inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora.

In questo caso, in caso di regolarizzazione si hanno due possibilità: se la badante aiuta una persona è necessario produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo, se invece la badante è assunta da un’altra persona per garantire l’assistenza ad una terza persona è necessario dimostrare il reddito.

Si ricorda che per la regolarizzazione 2012 è previsto il pagamento di una marca da bollo come nel caso di domanda sulla base del decreto flussi con l’accortezza che nella domanda va indicato il numero del codice a barre della marca stessa, che dovrà poi essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.

Al momento della convocazione del lavoratore straniero, questi deve, se non risulti convivente con il datore di lavoro, presentare la documentazione che dimostri l’effettiva disponibilità dell’alloggio. Rientrano tra i documenti validi e accettabili il contratto di affitto, il contratto di comodato o la dichiarazione di ospitalità.

In merito sulla prova dell’attestazione di presenza secondo il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, si ricorda che tra le prove valide rientra anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, mentre non può ritenersi utile un passaporto recante il timbro di entrata in ‘area Schengen’ non essendo quest’ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale.

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